Giustizia sportiva: respinto il reclamo del Verona
In occasione della gara di Campionato di Serie A, disputata sabato 25 novembre, la società Cus Verona aveva presentato reclamo agli organi di giustizia sportiva, in quanto i giocatori dell’HC Milano Matevz Erman e Riccardo Codebò venivano schierati irregolarmente. Il giudice sportivo ha respinto il reclamo del Verona. Di seguito la decisione della giustizia sportiva di hockey inline.
LETTO il reclamo presentato dalla società ASD Cus Verona (cod. 593) in occasione della gara di Campionato di Serie A disputatasi lo scorso 25 novembre tra la predetta e il sodalizio ASD Quanta Club (Cod. 3361) durante la quale quest’ultima, a detta della segnalante, avrebbe schierato a roster e fatto giocare i giocatori Matevz Erman e Riccardo Codebò, nonostante entrambi fossero stati tesserati dopo il 1° ottobre 2023 e quindi inutilizzabili se non dopo il 1° gennaio 2024;

PRESO ATTO ulteriormente che il nominativo del tesserato Matevz Erman non risultava tra i giocatori autorizzati a scendere in campo in quanto non inserito nel C.U. ufficiale FISR n. 6/2023;
CONSIDERATO che alla luce di quanto segnalato tale condotta, se fondata, violerebbe le norme federali ed in particolare l’art. 9.2 delle norme per l’attività 2023/2024 e più in generale i principi di lealtà, probità e correttezza;
ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla ricorrente e quella acquisita d’ufficio dallo scrivente Giudice ed in particolare i C.U. n. 5 del 29.9.2023 e n.12 del 24.11.2023 pubblicati sul sito federale dai quali emerge come, rispetto al primo punto, la Federazione avesse consentito (C.U. 5/2023) una deroga ai termini previsti per l’invio da parte delle società dei modelli H5 (termine rispettato dalla società Quanta che inviava in FISR l’elenco dei propri giocatori ivi compreso il nominativo del sig. Riccardo Codebò in data 23.11.2023 il tutto quindi entro il corrispondente “Terzo Invio”), nonché per il secondo punto, risultava come il tesserato della società Quanta Club sig. Erman Matervz risultasse correttamente inserito (C.U. 12/2023) e prima dell’incontro impugnato, nell’elenco degli stranieri autorizzati a scendere in campo;
Tutto ciò premesso:
DICHIARA Di respingere il reclamo presentato dalla società ASD Cus Verona (cod. 593) per le motivazioni sopra espresse confermando il risultato finale dell’incontro reclamato nonché di incamerare la tassa versata, a titolo di contributo per i servizi di giustizia, da parte della ricorrente.
Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.



