Giustizia sportiva: quattro mesi di squalifica ad Andrea Gemignani
Dopo l’incontro del 25 febbraio tra CGC Viareggio ed Hockey Sarzana di Serie A2 2023/24, match sospeso a fine primo tempo, erano stati diversi i provvedimenti disciplinari emessi dal giudice sportivo. Il match verrà rigiocato, come disposto ieri dal giudice sportivo. Al giocatore del CGC Viareggio Andrea Gemignani erano state inizialmente comminate tre giornate di squalifica.
Nel provvedimento però il giudice sportivo aveva scritto anche che “si trasmette l’intero fascicolo al Procuratore federale per eventuali valutazioni in ordine alla condotta assunta dal tesserato Andrea Gemignani, e per l’effetto lo scrivente dispone la non omologazione dell’incontro in attesa delle risultanze del conseguente giudizio disciplinare”. Di seguito il verdetto del Tribunale Federale, col patteggiamento del giocatore Andrea Gemignani a quattro mesi di squalifica.
Il Tribunale Federale si è riunito il 22 aprile 2024 alle ore 15:20 tramite collegamento telematico, per pronunciarsi sull’accordo concluso tra l’Ufficio della Procura Federale e il sig. Andrea Gemignani, assistito e difeso, giusta procura speciale, dall’avv. Stefano Pellacani del foro di Lucca, per l’applicazione consensuale della sanzione della squalifica per mesi 4 (quattro), previa riqualificazione del fatto ai sensi del l’art. 1 – Doveri ed Obblighi ed esclusione della contestazione di cui all’art. 15 – Aggressioni e atti di violenza del Regolamento di giustizia e disciplina.
Il Tribunale Federale, preso atto che:
- le notifiche sono regolari;
- le indagini risultano complete;
- la qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, come riformulata all’esito delle interlocuzioni intercorse fra le parti, appare corretta in relazione ai fatti in contestazione;
- l’istanza del difensore (dotato di regolare procura speciale) e il consenso espresso dal Procuratore Federale sono stati formulata in data odierna prima che il Tribunale disponesse l’apertura del dibattimento;
- l’incolpato non risulta recidivo;
- la sanzione finale di mesi 4, risultante dalla comminatoria della pena base di mesi 6, ridotta di un terzo per l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 26, 4° comma del R.G.D. (che appaiono concedibili anche in funzione della provocazione subita dall’istante), appare congrua poiché adeguata alle circostanze del fatto, tenuto conto della sua cospicua gravità, del grado di colpevolezza e della personalità dell’incolpato, nonché dalla condotta processuale tenuta dal medesimo,
➢ ratifica l’accordo nei termini sopra indicati;
➢ ne dichiara l’efficacia a ogni effetto federale;
➢ incarica la Segreteria affinché comunichi la decisione agli interessati e ai competenti organi federali e del C.O.N.I., disponendo che l’Ufficio provveda a curare con sollecitudine ogni ulteriore adempimento.
Così deciso in Roma il 22 Aprile 2024




