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    Giustizia sportiva: 35 giorni di sospensione per Andres Magro

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    Giustizia sportiva: 35 giorni di sospensione per Andres Magro

    Dopo l’incontro del 19 ottobre di IHL 2024/25 tra HC Falcons Brixen Bressanone e
    Valdifiemme HC, finito 6 a 4 per gli ospiti, al giocatore di Bressanone Andres Felipe Magro è stato comminato con una sospensione da ogni attività agonistico – sportiva dal 24.10.2024 al 27.11.2024, 35 giorni in totale. Di seguito il verdetto della giustizia sportiva di hockey su ghiaccio.

    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 46.31, durante una fase di gioco, il predetto giocatore, dopo avere commesso un fallo di cross-check ai danni di un avversario, sanzionato con una penalità minore e dopo che il gioco era stato interrotto, si avvicinava all’avversario colpendolo ripetutamente con quattro pugni da dietro diretti alla testa. Intervenivano allora i linesmen, nell’intento di interrompere l’aggressione in atto, ma il Magro opponeva loro resistenza in modo violento, respingendo ripetutamente uno degli stessi.

    Solo con l’aiuto degli altri arbitri risultava possibile allontanare il Magro dall’avversario e scortarlo quindi verso la panca dei puniti, ma in questo frangente il giocatore in questione lanciava un guanto contro uno dei linesmen. Di conseguenza, al Magro veniva inflitta una penalità maggiore più penalità partita di cattiva condotta (5′ + 20′) per rissa, in conformità alla regola 41.1 del regolamento ufficiale di gioco, oltre ad un’ulteriore penalità di partita di cattiva condotta (20′) per abuso agli ufficiali di gara, secondo la regola 40.1 e 40.4 del Regolamento Ufficiale IIHF.

    Ciò premesso, l’illecito comportamento assunto, nel suo complesso, dal predetto giocatore appare caratterizzato da deliberata e gratuita violenza, perpetrata nei confronti tanto dell’avversario ripetutamente colpito, quanto degli arbitri intervenuti nel tentativo di interrompere la sconsiderata aggressione in atto. Conseguentemente, è d’obbligo, nel caso di specie, la contestazione della circostanza aggravante dell’avere il medesimo agito per motivi futili.

    In particolare, in ordine all’aggressione nei confronti dell’avversario, la condotta appare ulteriormente aggravata dall’avere il Magro colpito il giocatore disteso, inerme, sul ghiaccio e quindi in una condizione di minorata difesa, idonea a precludergli qualunque tentativo di legittima reazione. Violento, intimidatorio e gravemente antisportivo appare poi l’attacco perpetrato nei confronti dei linesmen, avendo il Magro esercitato la propria forza fisica al fine di opporsi al loro tentativo di interrompere la sua aggressione nei confronti dell’avversario, mentre il lancio del guantone contro uno dei guardalinee è inquadrabile come comportamento ingiurioso e lesivo della dignità dei direttori di gara.

    Sotto il profilo disciplinare, la doppia penalità di partita di cattiva condotta correttamente inflitta al Magro a fronte – lo si ribadisce – di reiterate condotte inaccettabilmente violente ed offensive, impone a questo GUS di adottare nei suoi confronti una sanzione “a tempo”, ovvero la sospensione da ogni attività agonistico-sportiva per la durata di giorni 35 (trentacinque), a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione”.

    Spese di procedura addebitate:
    €. 200.00 – (duecento/00 euro) alla squadra H.c. Bressanone A.s.d.a.

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