Giustizia sportiva: i provvedimenti disciplinari dopo Varese-Alleghe
Sono diversi i provvedimenti disciplinari presi dal giudice sportivo dopo l’incontro di sabato 4 gennaio tra Varese Hockey ed Alleghe Hockey di IHL 2024/25, finito 7 a 2 per i padroni di casa.
Al giocatore dell’Alleghe René Vallazza è stata comminata una giornata di squalifica mentre al dirigente dell’Alleghe Matthias Levis è stata inflitta un’inibizione da ogni attività di rappresentanza della società per la durata di giorni 15 (quindici). Di seguito il verdetto della giustizia sportiva di hockey su ghiaccio.

Vallazza René
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 33.37, il predetto giocatore, dopo essere stato punito con una penalità minore per comportamento antisportivo (proteste), mentre si recava verso la panca dei puniti, opponendo resistenza ai linesmen, continuava a criticare l’operato arbitrale, affermando testualmente all’indirizzo dell’arbitro: “non capisci nulla”. Anche successivamente, VALLAZZA proseguiva nell’atteggiamento di protesta, ragione per la quale gli veniva inflitta una penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 39.5II del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Decisione:
La reiterazione dell’atteggiamento di protesta, protrattasi anche dopo l’assegnazione della penalità minore per comportamento antisportivo, comporta, in assenza del pronunciamento di espressioni verbali ingiuriose, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
Levis Matthias
Dal rapporto arbitrale emerge che, nell’intervallo tra il secondo e terzo tempo, il manager dell’Alleghe Hockey, signor Levis Matthias, veniva punito con una penalità di partita per cattiva condotta, in base al Regolamento di Gioco secondo l’articolo 39.5II, in quanto, dopo aver chiesto di interloquire con gli ufficiali di gara ed ottenuto l’assenso, contestava una penalità inflitta a un giocatore della propria squadra. Nella discussione, il predetto tesserato si alterava, alzando il tono della voce e puntando il dito verso il referee, a pochi centimetri dal volto del medesimo, aggiungendo che “non era venuto alla partita per essere preso in giro, né tanto meno per assistere a un teatro e a mancanze di rispetto”. Temendo a questo punto un’aggressione fisica, veniva richiesto l’intervento degli agenti della Digos, che provvedevano ad allontanare il predetto tesserato. Lo stesso veniva così allontanato dal campo di gara (espulsione definitiva).
Decisione:
Il tono e l’atteggiamento pesantemente irriguardosi, assunti nei confronti del direttore di gara, aggravati dal fatto che il predetto tesserato ha agito in violazione dei doveri di responsabilità derivanti dalla sua qualità di “manager” in seno alla società di appartenenza, impongono l’adozione della sanzione disciplinare dell’inibizione da ogni attività di rappresentanza della società per la durata di giorni 15 (quindici), a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.
In ordine agli ulteriori episodi segnalati nel rapporto arbitrale, trattandosi di condotte assunte da soggetti non tesserati per la F.I.S.G., si dispone il non luogo a procedere per difetto di giurisdizione, con invito agli Ufficiali di gara a rivolgersi eventualmente all’Autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei propri diritti.
E) Spese di procedura addebitate:
€. 200.00 – (duecento/00 euro) alla squadra Alleghe Hockey S. S. D. A R.l.



