Giustizia sportiva: ammenda per il Varese Hockey
Erano stati diversi i provvedimenti disciplinari presi dal giudice sportivo dopo l’incontro di giovedì 12 dicembre tra Varese e Caldaro di IHL 2024/25, finito 4 a 3 per i padroni di casa. In quell’occasione il GUS si era però riservato di decidere in ordine ad altri fatti, di possibile rilevanza disciplinare, contestati alla società HCMV Varese Hockey.
Il GUS oggi ha comminato un’ammenda di € 400,00 (quattrocento euro) al Varese Hockey ai sensi dell’art. 24, n. 3, parte seconda, lett. b) del Regolamento di Giustizia, per la violazione dell’art. 8.2 – Sez. A delle NOFA vigenti. Di seguito il verdetto della giustizia sportiva di hockey su ghiaccio.

HCMV Varese Hockey SSDRL
Il Giudice Unico Sportivo
a scioglimento della riserva di cui alla decisione GSP 24/25 064, in merito ai fatti segnalati nel supplemento di rapporto dd.13.12.2024, così provvede:
Nel supplemento di rapporto richiesto si evidenza che, in occasione di un alterco tra giocatori verificatosi al termine del secondo tempo, nel mentre gli stessi si stavano dirigendo verso i rispettivi spogliatoi, gli addetti alla sicurezza incaricati dalla società ospitante (steward), abbandonavano le rispettive posizioni a lato delle gradinate occupate dal pubblico, nel tentativo di sedare la rissa in corso a bordo campo, già peraltro sotto controllo per l’intervento dei linesperson. Tale situazione permetteva ai tifosi di accedere liberamente alle aree riservate a giocatori, staff e ufficiali di gara, consentendo ai primi di entrare in contatto con i tesserati della squadra ospite, attraverso strattonamenti e lancio di oggetti. Soltanto dopo alcuni minuti, grazie all’intervento di un membro delle forze dell’ordine, ufficiali di gara e giocatori della squadra ospite erano in grado di raggiungere, a fatica, i rispettivi spogliatoi.
Ciò premesso, occorre preliminarmente verificare quali siano i compiti e le relative responsabilità della società ospitante in materia di tutela dell’ordine pubblico all’interno di un impianto sportivo.
A tale riguardo bisogna riferirsi all’art. 8.2 Sez. A delle NOFA correnti, ai sensi del quale “la società ospitante è responsabile del mantenimento dell’ordine pubblico nei campi di gioco, della tutela degli arbitri e delle squadre ospitate, prima, durante e dopo la gara …”. Inoltre, ai sensi dell’art. 8.2, n. 3 “Le società sono comunque tenute a predisporre nell’impianto le più idonee misure di sicurezza atte a garantire l’incolumità di tesserati, anche nel caso di eventuale assenza della Forza Pubblica, mediante proprio personale chiaramente individuabile”.
Ciò detto, se è vero che la tutela ed il mantenimento dell’ordine pubblico restano compiti affidati primariamente alle Forze dell’ordine, è altrettanto innegabile, ai sensi della citata normativa, che la società ospitante è ritenuta comunque responsabile della sicurezza all’interno dell’impianto sportivo e, addirittura, sino a 500 metri dallo stadio, dovendosi anche avvalere, al fine di garantire la tutela dei tesserati, di proprio personale specializzato (steward).
Nel caso di specie, avendo improvvisamente abbandonato le rispettive posizioni sugli spalti, gli addetti alla sicurezza hanno de facto reso possibile il contatto diretto dei tifosi con i giocatori della squadra ospite, in palese violazione dell’obbligo loro imposto di garantire l’incolumità dei tesserati.
Ne consegue, sotto il profilo disciplinare, la comminazione della sanzione pecuniaria dell’ammenda, quantificabile nell’importo di € 400,00 (quattrocento euro), ai sensi dell’art. 24, n.3, parte seconda, lett. b) del Regolamento di Giustizia, a fronte della constatata violazione dell’art. 8.2 – Sez. A delle NOFA vigenti.



