Giustizia sportiva: ammenda e sconfitta a tavolino per l’U.S. Chiavennese
La società U.S. Chiavennese è stata sanzionata con una ammenda e una sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0, in relazione alla gara NON disputata in data 25/02/2025, prevista allo Stadio Appiano – Appiano sulla strada del vino (BZ), tra HC Eppan Appiano U16 ed U.S. Chiavennese U16. Di seguito il verdetto della giustizia sportiva di hockey su ghiaccio.

U.S. Chiavennese – Polisportiva Associazione Sportiva Dilettantistica
Il Giudice Unico Sportivo
- letta la segnalazione pervenuta dall’Ufficio Campionati Hockey F.I.S.G con la quale si preannunciava che la predetta gara in programma per il giorno 25.02.2025 non sarebbe stata disputata, a fronte della rinuncia espressa da parte della squadra ospite;
- considerato che il motivo addotto, a giustificazione della rinuncia, veniva genericamente indicato nella comunicazione dd. 25.02.2025, ovvero il giorno stesso in cui si sarebbe dovuto disputare l’incontro, testualmente come di seguito: “causa infortuni, influenze ed un contrattempo dell’ultimo minuto non potremmo essere presenti”;
- preso altresì atto che la società in difetto non ha manifestato disponibilità a recuperare l’incontro in altra data;
- considerato infine che l’Ufficio Campionati Hockey ha tempestivamente avvisato il Presidente GAHG di non inviare presso la sede dell’incontro in programma gli arbitri designati per la direzione della gara, notiziando altresì anche la società ospitante HC Eppan – Appiano.
Ciò premesso, si osserva quanto segue:
La responsabilità per la mancata disputa della gara è certamente addebitabile alla squadra ospite che, attraverso il citato comunicato di esplicita rinuncia ed in assenza di qualsivoglia proposta di una data alternativa nella quale sarebbe stata disponibile alla disputa dell’incontro, ha reso definitiva ed inequivocabile la propria volontà come sopra espressa.
Ne consegue, sotto il profilo disciplinare, innanzitutto la comminazione della sanzione della perdita della gara a tavolino con il punteggio di 5-0, ai sensi dell’art.30 del Regolamento di Giustizia.
In secondo luogo, dev’essere comminata anche la sanzione pecuniaria dell’ammenda, ai sensi dell’art. 3, Sezione D delle NOFA correnti, per l’importo previsto dalla citata norma pari ad € 1.500,00.
A sostegno della necessità di applicare anche l’ammenda, si pongono i motivi assolutamente generici e totalmente indimostrati addotti dalla società in difetto, a giustificazione della comunicata rinuncia alla gara. L’indicazione di “infortuni, influenze e di un contrattempo dell’ultimo minuto”, senza allegazione di alcuna prova (per es. certificazioni mediche), né la specificazione della natura del citato “contrattempo”, non possono di certo valere quali elementi giustificativi dell’addotta impossibilità di affrontare la gara in trasferta.
La rinuncia alla disputa di una partita può infatti essere giustificata esclusivamente se fondata su impedimenti assoluti, compiutamente provati e che rappresentino causa di forza maggiore (ad es. condizioni atmosferiche avverse, che rendano oggettivamente impossibile il raggiungimento, mediante i mezzi ordinari, del luogo indicato come sede dello svolgimento della gara).
Un tanto premesso, il Giudice Unico Sportivo
visto l’art. 30 del Regolamento di Giustizia
infligge
alla US Chiavennese Under 16 la sanzione disciplinare della perdita della gara a tavolino con il punteggio di 5-0.
visti gli artt. 3, Sezione D NOFA correnti e 24, n. 3, parte seconda, lett. b) del Regolamento di Giustizia
infligge
alla società US Chiavennese la sanzione pecuniaria dell’ammenda quantificata nell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento euro).
E) Spese di procedura addebitate:
€. 52.00 – (cinquantadue/00 euro) alla squadra U.S. Chiavennese – Polisportiva Associazione Sportiva Dilettantistica



