I Criteri per la determinazione della Classifica Unificata del Campionato di Serie A2 2024/25 di hockey su pista
La FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici, con Delibera del Presidente n° 17 del 03 Marzo 2025, ha disposto i Criteri per la determinazione della Classifica Unificata del Campionato di Serie A2 2024/25 di Hockey su Pista, al di là delle prime due posizioni che comporteranno la promozione al campionato di Serie A1 2025/26.
I criteri
- Prendendo in considerazione soltanto le due squadre risultate perdenti nella Finale promozione di ciascun girone, sarà classificata per prima:
- a) la squadra che avrà ottenuto il miglior quoziente di punti per partita, ottenuto dividendo i punti accumulati durante la Stagione Regolare per il numero di partite disputate durante la Stagione Regolare;
- b) In caso di ulteriore parità, la squadra con la migliore differenza reti durante la Stagione Regolare;
- c) In caso di ulteriore parità, la squadra con il miglior quoziente reti, ottenuto dividendo le reti fatte per le reti subite durante la Stagione Regolare;
- d) In caso di ulteriore parità si procederà ad un sorteggio.
In questo modo risultano assegnati il 3° e 4° posto della classifica univoca del campionato di Serie A2 2024/25.
- Considerando soltanto le squadre risultate perdenti nelle Semifinali promozione di ciascun girone, la classifica verrà stilata utilizzando gli stessi criteri a)-d) sopra riportati in modo da assegnare univocamente i posti da 5° all’8°.
- All’occorrenza, gli stessi criteri a)-d) saranno utilizzati, tra tutte le rimanenti squadre dei due gironi, per determinare le posizioni dalla 9° in poi.
La classifica così determinata verrà utilizzata per l’ordine di ripescaggio per il campionato di Serie A1 2025/26 qualora ve ne fosse la necessità, in accordo con quanto previsto dall’Art. 12 del Regolamento Gare e Campionati.
La classifica così determinata non avrà nessun effetto su eventuali ripescaggi per il campionato di Serie A2 2025/26 per i quali, in caso di necessità, prevarrebbe il criterio territoriale stabilito dall’ultimo comma dell’Art. 14.4 delle Norme vigenti.




