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    Giustizia sportiva: ammenda e sconfitta a tavolino per l’Hockey Club Varese 1977

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    Giustizia sportiva: ammenda e sconfitta a tavolino per l’Hockey Club Varese 1977

    La società Hockey Club Varese 1977 è stata sanzionata con una ammenda e una sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0, in relazione alla gara NON disputata in data 12.03.2025, prevista all’Intercable Arena Bruneck (BZ), tra HC Pustertal Junior U14 ed HC Varese 1977 U14. Di seguito il verdetto della giustizia sportiva di hockey su ghiaccio.

    Giustizia sportiva: ammenda e sconfitta a tavolino per l’Hockey Club Varese 1977

    Hockey Club Varese 1977 s.c.s.d.

    Il Giudice Unico Sportivo

    • letta la segnalazione pervenuta dall’Ufficio Campionati Hockey F.I.S.G con la quale si preannunciava che la predetta gara in programma per il giorno 12.03.2025 non sarebbe stata disputata, a fronte della rinuncia espressa da parte della squadra ospite;
    • considerato che il motivo addotto, a giustificazione della rinuncia, veniva genericamente indicato nella comunicazione dd. 10.03.2025, testualmente come di seguito: “influenze, infortuni e impegni scolastici non ci fanno raggiungere il numero minimo per giocare la partita”;
    • preso altresì atto che la società in difetto non ha manifestato disponibilità a recuperare l’incontro in altra data;
    • considerato infine che l’Ufficio Campionati Hockey ha tempestivamente avvisato il Presidente GAHG di non inviare presso la sede dell’incontro in programma gli arbitri designati per la direzione della gara, notiziando altresì anche la società ospitante HC Pustertale Junior.

    Ciò premesso, si osserva quanto segue:
    La responsabilità per la mancata disputa della gara è certamente addebitabile alla squadra ospite che, attraverso il citato comunicato di esplicita rinuncia ha reso definitiva ed inequivocabile la propria volontà come sopra espressa.
    Ne consegue, sotto il profilo disciplinare, innanzitutto la comminazione della sanzione della perdita della gara a tavolino con il punteggio di 5-0, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di Giustizia.
    In secondo luogo, dev’essere comminata anche la sanzione pecuniaria dell’ammenda, ai sensi dell’art. 3, Sezione D delle NOFA correnti, per l’importo previsto dalla citata norma pari ad € 1.500,00.
    A sostegno della necessità di applicare anche l’ammenda, si pongono i motivi assolutamente generici e totalmente indimostrati addotti dalla società in difetto, a giustificazione della comunicata rinuncia alla gara.
    L’indicazione di “influenze, infortuni e impegni scolastici”, senza allegazione di alcuna prova (per es. certificazioni mediche), non possono di certo valere quali elementi giustificativi dell’addotta impossibilità di affrontare la gara in trasferta.

    La rinuncia alla disputa di una partita può infatti essere giustificata esclusivamente se fondata su impedimenti assoluti, compiutamente provati e che rappresentino causa di forza maggiore (ad es. condizioni atmosferiche avverse, che rendano oggettivamente impossibile il raggiungimento, mediante i mezzi ordinari, del luogo indicato come sede dello svolgimento della gara).

    Un tanto premesso, il Giudice Unico Sportivo
    visto l’art. 30 del Regolamento di Giustizia
    infligge
    a HC Varese 1977 Under 14 la sanzione disciplinare della perdita della gara a tavolino con il punteggio di 5-0.

    visti gli artt. 3, Sezione D NOFA correnti e 24, n. 3, parte seconda, lett. b) del Regolamento di Giustizia
    infligge
    alla società HC Varese 1977 (743) la sanzione pecuniaria dell’ammenda quantificata nell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento euro).

    E) Spese di procedura addebitate:
    €. 52.00 – (cinquantadue/00 euro) alla squadra Hockey Club Varese 1977 s.c.s.d.

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