Giustizia sportiva: ammenda e sconfitta a tavolino per le Eagles Südtirol Alto Adige
La società E.v. Bozen 84 è stata sanzionata con una ammenda e una sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0, in relazione alla gara NON disputata in data 9.03.2025, prevista alla Sparkasse Arena di Bolzano (BZ), tra Eagles Südtirol Alto Adige e Zoldo Femminile. Di seguito il verdetto della giustizia sportiva di hockey su ghiaccio.
E.v. Bozen 84 A.s.d.
Dal rapporto arbitrale emerge che la partita in questione non è stata disputata in quanto la squadra Eagles Südtirol Alto Adige si è presentata schierando soltanto quattro giocatrici di movimento (quindi nessun portiere presente…) ovvero un numero di atlete insufficiente, ai sensi di quanto previsto dalle NOFA correnti. Dopo avere atteso per 45 minuti, il direttore di gara dichiarava terminata la partita.
Ciò premesso, si osserva quanto segue:
La responsabilità per la mancata disputa della gara è certamente addebitabile alla squadra ospitante che, in violazione dell’art. 5.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco IIHF (cfr……affinché una Squadra possa giocare una partita, deve essere in grado di mettere sul ghiaccio almeno cinque (5) Pattinatori e un (1) Portiere all’inizio della partita), presentandosi sul campo di gara con un numero insufficiente di atlete (4 giocatrici di movimento) ha di fatto, in piena consapevolezza, reso impossibile lo svolgimento della gara.
Detto comportamento può dunque configurarsi, ad ogni effetto giuridico, come “rinuncia” alla disputa della partita, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 – Sezione D delle NOFA correnti ed appare anche censurabile in quanto palesemente contrario al principio di lealtà e probità sportiva.
Ne consegue, sotto il profilo disciplinare:
- Innanzitutto la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 5-0, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di Giustizia, nonché, secondo le NOFA citate, l’obbligo di corrispondere alla squadra ospitata un importo pari alle spese di organizzazione per la trasferta effettivamente sostenute e documentate.
- Anche le spese arbitrali, per il servizio medico e ambulanza, se presente in loco, nonché le spese per le ore ghiaccio rimarranno a carico della predetta società.
- Infine appare certamente comminabile anche l’ammenda per l’importo previsto di € 1.500,00, essendo, come detto, equiparabile lo schieramento in campo e/o la disponibilità a roster di un numero di atleti inferiore al minimo legale imposto dall’art. 5.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco, sopra citato, alla mancata presentazione tout court della squadra all’incontro.
Detto ciò, sorgono anche gravi perplessità, sotto il profilo etico-sportivo, in ordine al comportamento assunto dalla predetta società per il fatto che – come emerge da ulteriore documentazione acquisita da questo GUS – la stessa risulta avere disputato, nel corso della tarda mattinata di quello stesso giorno (09 marzo 2025) un incontro valevole per il torneo internazionale EWHL avvalendosi di un roster adeguato ed idoneo a consentire il regolare svolgimento dell’incontro.
Risultando quindi necessario approfondire fatti e circostanze, di possibile rilevanza disciplinare, attraverso un’indagine complessa non di competenza di questo GUS, si dispone la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per le ulteriori valutazioni del caso.
Un tanto premesso, il GUS:
- visti gli artt. 5.1 del Regolamento Ufficiale di gioco e 30 del Regolamento di Giustizia
infligge
a Eagles Südtirol Alto Adige la sanzione disciplinare della perdita della gara a tavolino con il punteggio di 5-0; - visti gli artt. 2 – Sezione D delle NOFA correnti e 24, n. 3, parte seconda, lett. b) del Regolamento di Giustizia
infligge
a Eagles Südtirol Alto Adige la sanzione pecuniaria dell’ammenda quantificata nell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento euro);
condanna
Eagles Südtirol Alto Adige a corrispondere alla squadra ospitata Zoldo F. un importo pari alle spese di organizzazione per la trasferta effettivamente sostenute e documentate.
condanna
Eagles Südtirol Alto Adige al pagamento delle spese arbitrali, per il servizio medico e ambulanza, se presente in loco, nonché delle spese per le ore ghiaccio;
dispone
la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per lo svolgimento delle indagini di competenza in relazione ai fatti di possibile valenza disciplinare emergenti dalla presente decisione ed all’esito delle ulteriori valutazioni del caso.
E) Spese di procedura addebitate:
€. 150.00 – (centocinquanta/00 euro) alla squadra E.v. Bozen 84 A.s.d.




