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    Giustizia sportiva: due giornate di squalifica ad Alessandro Tura

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    Giustizia sportiva: due giornate di squalifica ad Alessandro Tura

    Dopo l’incontro di giovedì 3 aprile di gara 3 di finale di IHL 2024/25 disputatosi alla Raiffeisen Arena di Caldaro tra SV Kaltern Caldaro rothoblaas e HC Aosta, finito 3 a 2 per i padroni di casa, al giocatore dell’Aosta Alessandro Tura sono state comminate due giornate di squalifica. Di seguito il verdetto della giustizia sportiva di hockey su ghiaccio.

    Tura Alessandro

    Il Giudice Unico Sportivo

    Premesso che:

    • In riferimento a gara 3 della finale del Campionato Nazionale Maschile IHL, disputatasi in località Caldaro sulla Strada del Vino il 03.04.2025, l’Ufficio di Segreteria del Settore Hockey FISG segnalava a questo GUS, in data 04.04.2025, un episodio di possibile rilevanza disciplinare, accaduto a gioco fermo al minuto 24.25, che vedeva coinvolti i giocatori TURA Alessandro (HC Aosta) e WIESER Florian (SV Kaltern Caldaro), non rilevato, né sanzionato dagli ufficiali di gara, allegando all’uopo una ripresa video esplicativa dell’accaduto.
    • Sempre in riferimento a detto episodio, perveniva a questo GUS una “segnalazione/istanza ex art. 83 Regolamento di Giustizia” da parte della società SV Kaltern – Caldaro, con allegato il medesimo filmato, con la quale si chiedeva la comminazione delle sanzioni di legge a fronte di una condotta asseritamente violenta commessa dal portiere dell’HC Aosta ai danni del proprio tesserato WIESER Florian, consistita in un colpo di bastone inferto a gioco fermo, non rilevato, né quindi sanzionato, dagli arbitri;
    • Il GUS procedeva quindi all’acquisizione d’ufficio della ripresa filmata trasmessa dall’Ufficio di Segreteria del Settore Hockey FISG, ai sensi dell’art. 64, n. 1, lett. c) e n. 2 del Regolamento di Giustizia, trattandosi di valutare la sussistenza o meno del requisito della “violenza” e/o “grave antisportività” nella condotta attribuita al predetto giocatore e sfuggita alla vista dell’ufficiale di gara e pertanto non valutata, né sanzionata;
    • Il GUS riteneva invece inammissibile la segnalazione/istanza prodotta dalla società SV Kaltern Caldaro, in quanto irritualmente proposta, in violazione del combinato disposto degli artt. 64, n. 2 e 94 del Regolamento di Giustizia, in particolare per la mancata osservanza non soltanto dei termini previsti per il deposito del ricorso, ma anche a fronte del mancato versamento della prescritta tassa federale.

    Un tanto premesso, il GUS osserva quanto segue:

    Preliminarmente va precisato che l’utilizzo del filmato a fini disciplinari è consentito soltanto qualora esso evidenzi condotte gravemente violente e/o antisportive, non potendo il GUS comminare sanzioni qualora dallo stesso emergano condotte fallose di gioco “ordinarie”, ovvero connaturate ad una pratica sportiva che di per sé è ritenuta dalla giurisprudenza “a base violenta”. In altri termini è necessario che la condotta violenta/antisportiva segnalata si configuri come estranea al contesto del gioco e quindi non necessaria a contrastare l’azione dell’avversario.

    Nel caso di specie, la condotta segnalata, non vista né quindi sanzionata dal direttore di gara, è stata commessa a gioco fermo, primo indizio dell’assoluta mancanza di collegamento con una fase attiva della gara.

    In secondo luogo, la ripresa filmata, nitida e quindi di agevole comprensione, evidenzia inequivocabilmente che, al minuto 24.25, a gioco appunto interrotto, il tesserato TURA Alessandro, portiere della squadra dell’HC Aosta, colpiva intenzionalmente e violentemente l’avversario WIESER con il proprio bastone, impugnato a due mani, all’altezza della spalla-collo.

    In particolare, il giocatore colpito stava transitando dinanzi al portiere avversario, senza prestare alcuna attenzione verso il medesimo e la citata aggressione si verificava all’improvviso, senza apparente motivo, risultando quindi idonea a sorprendere il WIESER, impossibilitato di conseguenza ad approntare qualunque gesto di autodifesa.

    Ciò premesso, la condotta assunta dal predetto tesserato TURA appare indubbiamente antisportiva e connotata da violenza assolutamente gratuita, laddove il bastone è stato utilizzato all’unico scopo di ledere o mettere in pericolo l’altrui incolumità.

    Il fatto poi che il giocatore colpito abbia ripreso il gioco non può valere quale circostanza attenuante in favore del tesserato TURA.

    Ne consegue, sotto il profilo disciplinare, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica quantificabile, in assenza di precedenti specifici contestabili, in 2 (due) giornate di campionato.

    Il GUS dichiara inammissibile/improcedibile la segnalazione/istanza dd. 04.04.2025 presentata dalla società SV Kaltern – Caldaro per violazione del combinato disposto degli artt. 64, n. 2 e 94 del Regolamento di Giustizia.

    Giustizia sportiva: due giornate di squalifica ad Alessandro Tura

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