Giustizia sportiva: respinto il reclamo dell’Hockey Trissino
A seguito di gara 1 dei Quarti di finale di Serie A1 2024/25 tra Hockey Trissino e AFP Giovinazzo, disputata martedì 29 aprile, finita 8 a 5 per i padroni di casa, la società Hockey Trissino aveva presentato reclamo per “condotta antisportiva e non sanzionata dall’arbitro assunta dal giocatore n. 66 del Giovinazzo Paolo Colamaria”. Il giudice sportivo ha però respinto il reclamo del Trissino. Di seguito la decisione della giustizia sportiva di hockey su pista.
Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Sport Rotellistici – F.I.S.R.
LETTA la segnalazione ed esaminato il video allegato – quale prova tv ex art. 70 co. 4 bis RGD – trasmessi dalla società H Trissino sulla presunta condotta antisportiva e non sanzionata dall’arbitro assunta dal giocatore n. 66 del Giovinazzo Paolo Colamaria, durante l’incontro di Campionato di A1 del 29.4.2025, che avrebbe colpito al volto con la propria stecca il giocatore numero 7 Giulio Cocco;
PRESO ATTO che l’articolo sopra citato è stato codificato all’interno del Regolamento di Giustizia FISR ad ausilio del Giudice unicamente al fine di consentire a quest’ultimo di valutare “i fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva” e non qualsivoglia episodio occorso durante l’incontro;
PRESO ATTO altresì che l’arbitro della gara era posizionato a poca distanza dalla parte di campo in cui si è svolto l’evento e a seguito dell’episodio occorso, nessun tipo di provvedimento veniva dal medesimo adottato per sanzionare tale condotta;
Tutto ciò premesso:
VALUTATO che l’episodio, per quanto spiacevole, non possa configurarsi quale fattispecie di condotta violenta e gravemente antisportiva;
RESPINGE il ricorso e dispone l’incameramento della tassa.




