Giustizia sportiva: due giornate di squalifica ad Andrea Defrancesco
Il GUS – Giudice Unico Sportivo, in seguito alla segnalazione ricevuta dall’Ufficio di Segreteria del Settore Hockey FISG in riferimento alla gara del campionato Nazionale Maschile IHL, disputatasi ad Aosta in data 06.03.2025 tra le squadre dell’HC Aosta e HC Valdifiemme, ha comminato due giornate di squalifica al giocatore del Valdifiemme Andrea Defrancesco. Di seguito il verdetto del GUS – Giudice Unico Sportivo della FISG.

Il Giudice Unico Sportivo
Premesso che
- in riferimento alla gara del campionato Nazionale Maschile IHL, disputatasi ad Aosta in data 06.03.2025 tra le squadre dell’HC Aosta e HC Valdifiemme, l’Ufficio di Segreteria del Settore Hockey FISG segnalava a questo GUS un episodio di possibile rilevanza disciplinare, accaduto al minuto 38.18, che ha visto coinvolti i giocatori NARDELLA Nicholas (HC Aosta) e DEFRANCESCO Andrea (HC Valdifiemme), il secondo quale autore di una condotta fallosa ai danni del primo, rilevata, ma successivamente non sanzionata dal direttore di gara;
- lo stesso Ufficio allegava all’uopo ripresa video esplicativa dell’accaduto;
- sempre in riferimento a detto episodio perveniva a questo GUS anche una segnalazione da parte della società HC Aosta, con allegato analogo filmato, con la quale si chiedeva la comminazione delle sanzioni di legge a fronte di una condotta ritenuta violenta commessa dal giocatore DEFRANCESCO Andrea ai danni del proprio tesserato NARDELLA Nicholas che, in particolare, sarebbe stato dapprima caricato da tergo con il bastone impugnato a due mani all’altezza della testa e quindi, una volta caduto sulla pista ghiacciata, colpito con un pugno sempre al capo.
- il GUS procedeva quindi all’acquisizione d’ufficio – ai sensi dell’art. 64 del Regolamento di Giustizia – della ripresa filmata trasmessa dall’Ufficio di Segreteria del Settore Hockey FISG, trattandosi di valutare la sussistenza o meno del requisito della “violenza” e/o “grave antisportività” nella condotta attribuita al predetto giocatore.
Un tanto premesso, il GUS osserva quanto segue:
Preliminarmente va evidenziato che all’esito di un attento esame del filmato prodotto e del foglio partita ufficiale è emerso che – contrariamente a quanto sostenuto nella segnalazione pervenuta al GUS – la condotta violenta effettivamente commessa dal DEFRANCESCO ai danni del NARDELLA è stata non soltanto rilevata, ma anche sanzionata dal direttore di gara con una doppia penalità minore per colpo di bastone. E’ peraltro accaduto, come riscontrabile da un raffronto tra immagini e documentazione ufficiale di gara, che per un errore materiale del marcatore ufficiale, detta penalità sia stata attribuita e trascritta sul foglio gara a carico del giocatore #80 Enrico CHELODI, anziché dell’effettivo autore del fallo, ovvero il #90 Andrea DEFRANCESCO. In ogni caso, al di là dell’irregolarità formale, in concreto non si è verificato alcuno scambio di persona, in quanto la penalità assegnata è stata effettivamente scontata dal DEFRANCESCO (e non da CHELODI).
Nel merito, la condotta fallosa posta in essere dal DEFRANCESCO appare chiaramente violenta ed anche antisportiva, avendo il predetto giocatore caricato da tergo all’altezza della testa, con il bastone impugnato a due mani, il NARDELLA, non in possesso del disco, sorprendendolo ed impedendogli così di approntare una qualunque difesa, di fronte ad un attacco inaspettato.
E’ poi di tutta evidenza che detto fallo, pur commesso durante il gioco, non avesse alcun collegamento con l’azione in corso e sia stato realizzato con il chiaro, unico, intento di nuocere all’avversario, risultando, ictu oculi, del tutto inutile al fine sportivo.
Ad avvalorare il convincimento dell’intento aggressivo del DEFRANCESCO va, da ultimo, sottolineato che, una volta caduto sul ghiaccio, dopo la carica subita, il NARDELLA veniva anche colpito dal predetto giocatore con un pugno all’altezza del capo.
Conseguentemente la doppia penalità minore inflitta dall’arbitro non può essere ritenuta equa, in quanto evidentemente troppo blanda, rispetto alla gravità del fallo rilevato, che avrebbe invece dovuto essere sanzionato con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 43.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco (carica da tergo).
Tale valutazione da parte dello scrivente GUS trova fondamento e legittimazione nell’art. 64, n.1, lett. d) che consente infatti al Giudice Sportivo di riesaminare, sulla base della ripresa filmata ritualmente prodotta, il caso già deciso dal direttore di gara sul campo di gara, ogni qualvolta venga richiesto di valutare la sussistenza del requisito della particolare violenza e/o antisportività nella condotta fallosa sottoposta alla sua attenzione.
Tutto quanto premesso,
- ritenuta provata, all’esito dell’esame della prova televisiva ex art. 64 n. 1, lett. d) del Regolamento di giustizia, la violazione della regola 43.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco, nonché dell’art. 1, n. 2 del Regolamento di Giustizia;
- visto l’art. 26 del Regolamento di Giustizia.
Infligge
al giocatore DEFRANCESCO Andrea la sanzione disciplinare della squalifica quantificabile, in assenza di precedenti specifici contestabili, in 2 (due) giornate, da scontarsi nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o di categoria.
Il GUS dichiara infine inammissibile / improcedibile la segnalazione presentata dalla società HC Aosta, in quanto irritualmente proposta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 64, n. 2 e 94 del Regolamento di Giustizia, in particolare per la mancata osservanza non soltanto dei termini previsti per il deposito del ricorso, ma anche a fronte del mancato versamento della prescritta tassa federale.



