Giustizia sportiva: I provvedimenti disciplinari dopo Piné-Vinschgau
Sono diversi i provvedimenti disciplinari presi dal giudice sportivo dopo l’incontro di sabato 11 ottobre disputato al Palaghiaccio di Pergine – Pergine Valsugana (TN) tra HC Piné e AHC Vinschgau Eisfix valevole per la quarta giornata di IHL Division 1 2025/26, finito 3 a 2 all’overtime per gli ospiti.
È stata comminata una giornata di squalifica a Vincent Riffeser del Vinschgau, mentre sono state comminate due giornate a Andrea Bertoldi e Daniele Colombini dell’HC Piné. Di seguito il verdetto della giustizia sportiva di hockey su ghiaccio.

Riffeser Vincent
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 36.15, il predetto giocatore, durante un’azione di gioco nelle vicinanze della linea blu della zona di difesa della squadra B, nei pressi della balaustra caricava da tergo un avversario, in possesso del disco, che andava a sbattere con il capo contro la balaustra, rimanendo disteso sulla pista ghiacciata e ricevendo le cure del caso da parte dello staff medico presente. Veniva così punito con penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 43.3 del Regolamento Ufficiale di gioco. L’arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo, riprendeva il gioco, dopo qualche cambio. Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore colpito, che possono valere ai fini della concedibilità della circostanze attenuanti generiche, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
Bertoldi Andrea
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.02, dopo una interruzione del gioco a seguito della segnatura di un gol da parte della squadra B, lo staff della squadra A (HC Pinè) si sbracciava insistentemente, attirando l’attenzione del direttore di gara, protestando per la mancata inflizione di una penalità ai danni di un giocatore della squadra avversaria, peraltro nemmeno identificato, che avrebbe detto “qualcosa in lingua tedesca”. In particolare il tesserato BERTOLDI Andrea, manager della squadra di casa, dopo che l’arbitro gli aveva spiegato che non avrebbe potuto infliggere alcuna penalità, non avendo percepito direttamente alcuna offesa, iniziava ad alzare la voce affermando: “Tu non vuoi fare niente? Sei ridicolo, allora vai a fare in c..o tu, cazzo”. Veniva così punito con una penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 39.5, punto VIII del Regolamento Ufficiale di gioco. Ciò premesso, la terminologia utilizzata dal BERTOLDI per manifestare il proprio disappunto avverso la mancata adozione di un provvedimento sanzionatorio da parte del direttore di gara, appare oltraggiosa e quindi punibile con la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate, essendo anche contestabile la circostanza aggravante dell’avere agito il predetto tesserato in violazione dei doveri di responsabilità derivanti dalla sua funzione di “manager” della squadra di riferimento.
Colombini Daniele
Dal rapporto arbitrale emerge che, terminata la gara, dopo il saluto di fine partita da parte delle squadre, il predetto giocatore, capitano della squadra di casa, si avvicinava alla terna arbitrale, rifiutandosi di stringere la mano al direttore di gara e pronunciando al suo indirizzo la seguente frase: “bravo Wiest! ce l’hai fatta a farli vincere! bravo, ridicolo!!” Veniva così punito con una penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 39.5 punto II del Regolamento Ufficiale di gioco. Ciò premesso, l’illecito comportamento complessivamente assunto dal predetto giocatore appare grave, in quanto contrario ai principi dell’etica sportiva, avendo il predetto rifiutato l’offerta di saluto da parte del direttore di gara, per di più rivestendo la funzione di capitano ed avendo quindi agito in violazione dei doveri di particolare responsabilità connessi a detto ruolo. Infine è contestabile anche il pronunciamento di un’espressione irriguardosa rivolta al medesimo arbitro. Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.
E) Spese di procedura addebitate:
€. 200.00 – (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Club Pinè A.s.d.
€. 200.00 – (duecento/00 euro) alla squadra A.h.c. Vinschgau A.s.d.



