Giustizia sportiva: I provvedimenti disciplinari dopo Valpellice-Chiavenna
Sono diversi i provvedimenti disciplinari presi dal giudice sportivo dopo l’incontro di sabato 11 ottobre disputato al Palaghiaccio Cotta Morandini di Torre Pellice tra HC Valpellice Bulldogs e HC Chiavenna valevole per la quarta giornata di IHL Division 1 2025/26, finito 5 a 3 per gli ospiti.
Al giocatore del Valpellice Lorenzo Blanchetti è stata comminata una giornata di squalifica mentre al giocatore del Chiavenna Matteo Bongini sono state comminate quattro giornate di squalifica. Di seguito il verdetto della giustizia sportiva di hockey su ghiaccio.

Bongini Matteo Mario
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 49.55, dopo che il gioco era stato interrotto per una penalità minore (carica alla testa) assegnata al giocatore # 9 della squadra A BLANCHETTI Lorenzo, il giocatore # 7 della squadra B, BONGINI Matteo Mario, dopo aver preso una rincorsa, colpiva violentemente, con il bastone impugnato a due mani, all’altezza della testa il giocatore avversario # 96, BATTELLI Tommaso, che rimaneva
disteso sulla pista ghiacciata per qualche tempo e quindi soccorso dal medico presente a bordo campo.
Il BONGINI veniva punito con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 59,3 del Regolamento Ufficiale di gioco.
L’arbitro fa presente che il giocatore colpito non riprendeva più il gioco.
Subito dopo l’episodio falloso testé descritto, il giocatore # 9 della squadra A, BLANCHETTI Lorenzo e lo stesso BONGINI iniziavano una rissa che veniva interrotta dagli ufficiali di gara soltanto dopo vari tentativi.
Entrambi i giocatori venivano così puniti con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per rissa, ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di gioco.
Ciò premesso, il BONGINI si è reso responsabile di una doppia condotta fallosa realizzata nel giro di pochi istanti, la prima delle quali, ovvero “carica con bastone all’altezza della testa”, appare particolarmente grave, avendo messo seriamente in pericolo l’incolumità fisica dell’avversario e risultando incontestabilmente intenzionale. Non
essendo quindi concedibile alcuna attenuante, ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate.
Quanto al secondo episodio di rilevanza disciplinare contestabile al BONGINI, ovvero la rissa, può ritenersi sufficiente l’inflizione di 1 (una) giornata di squalifica, in assenza di conseguenze lesive, nonché di precedenti specifici contestabili.
Complessivamente quindi il BONGINI dovrà scontare 4 (quattro) giornate di squalifica.
Blanchetti Lorenzo
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 49.55, subito dopo la carica con bastone contestata all’avversario BONGINI Matteo Mario, sanzionata con “5+20”, il predetto giocatore avviava una rissa con lo stesso BONGINI, sedata dai direttori di gara dopo alcuni tentativi di intervento risultati vani.
Entrambi i giocatori venivano così puniti con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per rissa, ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di gioco.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
E) Spese di procedura addebitate:
€. 200.00 – (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Club Valpellice Bulldogs.
€. 200.00 – (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Club Chiavenna 1975.



