Giustizia sportiva: due sconfitte a tavolino per il Pinerolo Ghiaccio
Alla società Pinerolo Ghiaccio ASD sono state inflitte due sconfitte a tavolino per aver schierato in campo in posizione irregolare i tesserati Davide Depetris e Edoardo Giuseppe Quattrone. La sconfitta a tavolino per 1-9 riguarda la partita Storm Pinerolo U19-Alps Ice Academy U19, in quanto più favorevole alla squadra avversaria. La sconfitta per 5-0 riguarda il match tra Hockey Pergine U19-Storm Pinerolo U19. Di seguito il rapporto del Giudice Sportivo di Hockey su ghiaccio.

Pinerolo vs Alps
Segnalazione dell’Ufficio Campionati Hockey della FISG del 23/09/2025 relativo all’incontro di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Palaghiaccio Cotta Morandini – Torre Pellice (TO) il 15/09/2025 tra Storm Pinerolo U19 e Alps Ice Academy U19
Decisioni: Perdita gara inflitta alla squadra dell’ Pinerolo Ghiaccio ASD a tavolino con il punteggio di 9-1 ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 n. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia e 13 – sezione G – delle N.O.F.A. e Norme Comuni 2025-2026.
Pinerolo Ghiaccio ASD
Con comunicazione via e-mail dd. 23.09.2025 l’Ufficio Campionati Hockey segnalava che durante detta partita del campionato Junior League – Under 19 venivano utilizzati gli atleti gli atleti Davide DEPETRIS (nato 20/05/2006) e Edoardo Giuseppe QUATTRONE (nato 21/08/2006), dalla società Pinerolo Ghiaccio ASD, entrambi da considerarsi in posizione irregolare, in quanto atleti “fuori quota”, i cui nominativi non sarebbero stati comunicati dalla società ai competenti Uffici FISG nei termini previsti dall’art. 13, EZ. G – pag. 74 delle NOFA e Norme Comuni correnti.
Ciò premesso, la segnalazione appare fondata.
Dall’esame del foglio gara emerge infatti che detti tesserati hanno effettivamente preso parte all’incontro in questione (terminato con la vittoria della squadra avversaria con il punteggio di 9-1), pur non avendone titolo.
L’irregolarità della loro posizione deriva in particolare dal fatto che, trattandosi di atleti “fuori quota” (atleti nati nell’anno 2006), i loro nominativi avrebbero dovuto essere comunicati dalla società di appartenenza alla FISG prima della prima giornata di campionato o prima della prima partita di campionato della propria squadra, se antecedente all’inizio ufficiale del campionato, mentre invece risulta inequivocabilmente che detta segnalazione non è mai stata trasmessa.
Ne consegue che l’incontro de quo risulti viziato sotto il profilo dell’equità sportiva e debba quindi essere adottata nei confronti della società Pinerolo Ghiaccio ASD la sanzione disciplinare della sconfitta a tavolino con il punteggio di 9-1 in quanto più favorevole alla squadra avversaria, come previsto dagli artt. 30, n.1 e 3 del Regolamento di Giustizia e 13, SEZ. G – pag. 74 delle NOFA e Norme Comuni.
Spese di procedura addebitate: €. 52.00 – (cinquantadue/00 euro) alla squadra Pinerolo Ghiaccio ASD
Pergine vs Pinerolo
Segnalazione dell’Ufficio Campionati Hockey FISG del 23/09/2025 relativo all’incontro di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Palaghiaccio di Pergine – Pergine Valsugana (TN) il 14/09/2025 tra Hockey Pergine U19 e Storm Pinerolo U19.
Decisioni: Perdita gara inflitta alla squadra dell’ Pinerolo Ghiaccio ASD a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 n. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia e 13 – sezione G – delle N.O.F.A. e Norme Comuni 2025-2026.
Pinerolo Ghiaccio ASD
Con comunicazione via e-mail dd. 23.09.2025 l’Ufficio Campionati Hockey segnalava che durante detta partita del campionato Junior League – Under 19 venivano utilizzati gli atleti gli atleti Davide DEPETRIS (nato 20/05/2006) e Edoardo Giuseppe QUATTRONE (nato 21/08/2006), dalla società Pinerolo Ghiaccio ASD, entrambi da considerarsi in posizione irregolare, in quanto atleti “fuori quota”, i cui nominativi non sarebbero stati comunicati dalla società ai competenti Uffici FISG nei termini previsti dall’art. 13, EZ. G – pag. 74 delle NOFA e Norme Comuni correnti.
Ciò premesso, la segnalazione appare fondata.
Dall’esame del foglio gara emerge infatti che detti tesserati hanno effettivamente preso parte all’incontro in questione (terminato con la vittoria della squadra avversaria con il punteggio di 8-6), pur non avendone titolo.
L’irregolarità della loro posizione deriva in particolare dal fatto che, trattandosi di atleti “fuori quota” (atleti nati nell’anno 2006), i loro nominativi avrebbero dovuto essere comunicati dalla società di appartenenza alla FISG prima della prima giornata di campionato o prima della prima partita di campionato della propria squadra, se antecedente all’inizio ufficiale del campionato, mentre invece risulta inequivocabilmente che detta segnalazione non è mai stata trasmessa.
Ne consegue che l’incontro de quo risulti viziato sotto il profilo dell’equità sportiva e debba quindi essere adottata nei confronti della società Pinerolo Ghiaccio ASD la sanzione disciplinare della sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0 come previsto dagli artt. 30, n.1 e 3 del Regolamento di Giustizia e 13, SEZ. G – pag. 74 delle NOFA e Norme Comuni. Si dispone altresì che l’Ufficio Campionati FISG provveda all’aggiornamento di risultato e classifica, sulla base della presente decisione.
Spese di procedura addebitate: €. 52.00 – (cinquantadue/00 euro) alla squadra Pinerolo Ghiaccio ASD



