Quando il tifo supera il limite: la responsabilità è delle società
L’episodio avvenuto durante Matera–Trissino, con un sostenitore di casa che ha strattonato la capitana del Trissino Elena Tamiozzo verso la fine della partita, riporta al centro della discussione un tema troppo spesso sottovalutato: la responsabilità delle società sportive per il comportamento dei propri tifosi.
Non si tratta solo di buon senso o fair play: è una norma precisa, presente nei regolamenti sia di FISG che di Skate Italia, che attribuisce alle società la responsabilità diretta per ciò che accade sugli spalti e nelle aree adiacenti al terreno di gioco.
Un obbligo chiaro: tutelare atleti e ufficiali di gara
Le norme federali parlano chiaro:
- la società ospitante deve garantire l’ordine pubblico;
- deve tutelare arbitri e squadre ospiti prima, durante e dopo la gara;
- deve impedire che il pubblico stazioni in aree non consentite;
- deve prevenire comportamenti che mettano a rischio l’incolumità dei tesserati.
Nel caso in cui la presenza delle forze dell’ordine sia ridotta o assente, è la società stessa che deve predisporre un servizio d’ordine interno, riconoscibile e adeguato alla situazione.

Quando i tifosi sbagliano, la società paga
Il regolamento prevede espressamente che le società rispondano dei propri sostenitori, in casa e in trasferta.
Dagli striscioni offensivi ai petardi, fino ai comportamenti violenti o intimidatori: tutto ricade sulla società.
E quando l’episodio, sfocia nel contatto fisico con una giocatrice, come quello visto a Matera, o con un giocatore, le possibili sanzioni diventano pesanti:
- ammenda da 100 fino ad un massimo 2500 €,
- perdita della gara,
- divieto di disputare una o più gare sul proprio campo
Norme severe, ma necessarie per evitare che il contorno rovini uno sport che dovrebbe essere passione, non ostilità.

Il caso Tamiozzo:
Il gesto subito da Elena Tamiozzo, leader del Trissino e figura simbolo dell’hockey femminile italiano, non può essere archiviato come una semplice “scintilla” nel corso della partita.
È un episodio che:
- coinvolge una giocatrice,
- avviene in una zona di transito che dovrebbe essere protetta,
- denota un controllo insufficiente del pubblico,
- mina la sicurezza di chi scende in pista.
Che si tratti di frustrazione sportiva o di comportamento isolato, la responsabilità resta della società ospitante, come impongono le normative federali.
Dal Regolamento Gare e Campionati 2025/26 di Skate Italia
Le società sono sempre e comunque responsabili del comportamento dei propri sostenitori, anche sulle piste di altre società. In particolare, le società ospitanti sono responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico sulle piste di gioco, nonché della tutela degli ufficiali di gara e delle squadre ospitate, prima, durante e dopo la gara.
Le società ospitanti sono tenute a richiedere alle competenti autorità di pubblica sicurezza o ad agenzie specializzate l’intervento del personale necessario per il mantenimento dell’ordine pubblico in occasione di ogni gara. Tale disposizione ha valore anche per i tornei e le gare amichevoli autorizzate da Skate Italia.
Dal Regolamento di Giustizia e disciplina sportiva della FISR/Skate Italia
ART.13 – INTEMPERANZE DEI SOSTENITORI
- Le Società sportive rispondono ai sensi dell’art. 3 comma 3, dei comportamenti posti in essere da propri sostenitori sia in gare disputate sul proprio campo che in trasferta.
- In relazione al primo comma, le Società sportive sono punite con l’ammenda da 100,00 fino ad un massimo 2500,00 € per:
a) esposizione di striscioni offensivi e/o di incitamento alla violenza;
b) uso di stendardi con aste, qualora costituiscano fonte di pericolo;
c) offese e minacce verbali dirette contro arbitri, ufficiali di gara o tesserati;
d) lancio di oggetti o sputi in direzione di arbitri, ufficiali di gara o tesserati;
e) lancio o esplosione di mortaretti, petardi e simili;
f) atti di violenza fisica. - I comportamenti di cui al comma precedente, quando assumano connotati di particolare
gravità oppure producano impedimento alla prosecuzione o alla partecipazione alla gara,
sono puniti con la sanzione dell’annullamento dei risultati conseguiti dalla Società sportiva nella manifestazione cui si riferisce l’infrazione e con il divieto di disputare una o più gare sulla propria pista di gara, se si tratta di Società sportive praticanti le discipline dei settori Artistico e del settore Action. - Se si tratta di Società sportive praticante le discipline dell’hockey si applica la sanzione della perdita della gara e del divieto di disputare una o più gare sul proprio campo.
Dalle NOFA e Norme Comuni Campionati stagione 2025/2026 della FISG
Ordine pubblico
- Le Società sono responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico nei campi di gioco, della tutela degli arbitri, delle squadre ospitate prima, durante e dopo la gara sino alla partenza della squadra e comunque sino a 500 metri dallo stadio. Le Società sono tenute a prendere accordi con le Autorità di Pubblica Sicurezza affinché sia assicurato ad ogni partita di campionato o torneo o gara, ufficiale od amichevole, l’intervento degli agenti necessari per il mantenimento dell’ordine pubblico.
- La Società ospitante ha l’obbligo e la responsabilità di consegnare all’arbitro il modulo di conformità (allegato 1) debitamente compilato.
- Le Società sono comunque tenute a predisporre nell’impianto le più idonee misure di sicurezza atte a garantire l’incolumità dei tesserati, anche nel caso di eventuale assenza della Forza Pubblica, mediante proprio personale chiaramente individuabile.
- Il pubblico NON potrà sostare a bordo campo, ma dovrà prendere posto sulle tribune.
- È vietata l’introduzione negli stadi di mezzi che possano arrecare danno a terzi, quali candelotti fumogeni, bengala, petardi, ecc., nonché l’esposizione di striscioni con scritte che possano, in qualsiasi modo, provocare la violenta reazione dei tifosi dell’una o dell’altra squadra.
- È altresì vietato l’uso sconsiderato e continuato di mezzi acustici (campane, trombe, tamburi, ecc.) specie in stadi chiusi, che possano disturbare, ostacolare e condizionare il regolare svolgimento dell’incontro.
- Gli arbitri dovranno segnalare, sul rapporto arbitrale, le eventuali inadempienze che saranno comunicate agli Organi di Giustizia per i provvedimenti del caso.
- In materia di controllo e tutela dell’ordine pubblico la competenza è esclusiva delle forze dell’ordine che potranno richiedere all’arbitro di non far iniziare o sospendere la partita in caso di pericolo. In caso di mancata presenza delle forze dell’ordine spetterà all’arbitro decidere se non far iniziare o sospendere la partita in caso di pericolo.



