Giustizia sportiva: Ammenda per i Fassa Falcons
La società Fassa Falcons è stata sanzionata con una ammenda di € 3.000,00 ai sensi degli arttt 24, n.3, lett. b) parte seconda del Regolamento di Giustizia e 9 Sezione B delle NOFA e Norme Comuni 2025/26, per aver impiegato due Maestri di base nel corso di 13 partite del campionato U19 come Fassa/Gherdeina, anziché allenatori di 1^ livello. Di seguito il verdetto della giustizia sportiva di hockey su ghiaccio.

S.H.C.Fassa Società Sportiva Dilettantistica arl
Il GUS premesso che
– con comunicazione dd.01.01.2026 l’Ufficio Campionati Hockey segnalava una presunta violazione dell’articolo nr. 9 Allenatori – Sezione B – Tesseramento e impiego Atleti e Allenatori dalle NOFA e Norme Comuni 2025/26 da parte della società S.H.C.Fassa Società Sportiva Dilettantistica arl, iscritta al campionato Junior League – Under 19 con la squadra Fassa/Gherdeina U19;
– in particolare veniva specificato che a seguito di un controllo è risultato che in 13 delle 16 partite finora disputate dalla predetta squadra non sarebbe stato presente in panchina almeno un allenatore di 1° livello oppure di livello superiore, come richiesto dalla citata normativa;
– si chiedevano pertanto le opportune valutazioni del caso.
Un tanto premesso, la segnalazione risulta fondata.
Dall’analisi della documentazione prodotta emerge infatti che, effettivamente, soltanto in occasione di tre incontri su sedici disputati dalla società in difetto, ovvero quelli contro Alps Ice Akademy del 12.10.2025, HC Milano Devils del 02.11.2025 e Ritten Sport Junior Buam del 30.11.2025 è stato impiegato un allenatore di livello 1 (IORI Matteo), come richiesto dalla normativa di riferimento, mentre riguardo alle altre 13 gare sono stati utilizzati i “maestri di base” MIKHNOV Andrii (11 partite) e LOCATIN Rudi (2 partite), legittimamente impiegabili soltanto nelle categorie Under 16 ed Under 14.
La citata normativa prevede inoltre che qualora una società non sia in grado di garantire la presenza di un allenatore in possesso del livello minimo previsto per il campionato di riferimento è tenuta a richiedere preventiva deroga al Comitato Nazionale Allenatori, cui è data facoltà di concederla soltanto in caso di comprovata eccezionalità. Nel caso di specie non risulta però pervenuta al predetto comitato alcuna richiesta nel senso testé specificato, e pertanto l’impiego dei Maestri di base, anziché di allenatori di primo livello, non può trovare giustificazione alcuna e dev’essere conseguentemente sanzionato a livello disciplinare.
La sanzione prevista dall’art. 9 Sezione B dalle Nofa correnti è quella dell’ammenda di € 1.500,00 società in difetto per ogni allenatore a carico della non in possesso del livello minimo previsto, impiegato in una o più partite di campionato.
Risultando nel caso di interesse che la società S.H.C. Fassa abbia utilizzato i due Maestri di base citati nel corso di 13 partite, anziché allenatori di 1^ livello, la comminanda pena pecuniaria dell’ammenda sarà conseguentemente quantificabile nell’importo complessivo di € 3.000,00.
Per le esposte ragioni, visti gli artt. 24, n.3, lett. b) parte seconda del Regolamento di Giustizia e 9 Sezione B delle NOFA e Norme Comuni 2025/26 , il GUS infligge alla società S.H.C.Fassa Società Sportiva Dilettantistica arl (cod. FISG 020) la sanzione pecuniaria dell’ammenda per l’importo complessivo di € 3.000,00 (tremila euro).
E) Spese di procedura addebitate: €. 52.00 – (cinquantadue/00 euro) alla squadra S.H.C.Fassa Società Sportiva Dilettantistica arl



