Giustizia sportiva: respinto il reclamo del Ferrara Hockey
Dopo l’incontro di sabato 25 gennaio valevole per la quarta giornata Serie A femminile 2025/26 tra Devil Girls Vicenza e Ferrara Hockey, finito 2 a 1 per il Vicenza, la società Ferrara aveva presentato un reclamo alla Giustizia Sportiva. Il giudice sportivo ha respinto il reclamo del Ferrara Hockey. Di seguito la decisione della giustizia sportiva di hockey inline.

LETTO il reclamo inoltrato allo scrivente da parte della società Ferrara H, a seguito dell’incontro di HIL svoltosi in data 25.01.2026 contro la società Vicenza Devil Girls valido per il campionato di Serie A femminile;
PRESO ATTO che secondo la società reclamante durante il corso dell’incontro si sarebbero verificati due episodi decisivi per la vittoria a favore della società di casa e segnatamente il fatto che un giocatore del Ferrara H avrebbe scontato in panca a seguito di una sospensione per “penalità minore” un tempo maggiore rispetto a quella effettivamente previsto e che il gol vittoria attribuito alla società Vicenza Devil Girls sarebbe stato segnato dopo il fischio finale dell’arbitro di gara;
PRESO ATTO altresì che a riprova di quanto sostenuto la società Ferrara H depositava due riprese video non ufficiali poiché non provenienti da organi della Federazione;
LETTA la dichiarazione dell’arbitro di gara del 29.01.2026, richiesta a chiarimento da parte dello scrivente, che confermava la regolarità del gol assegnato alla società Vicenza Devil Girls e più in generale dell’incontro;
ESAMINATI gli artt. 68 e 70 del Regolamento di Giustizia e Disciplina;
PRESO ATTO poi che i casi in cui le società sportive sono legittimate a proporre istanza/reclamo avverso i provvedimenti di campo sono espressamente previsti alle lettere a), b) e c) del citato art. 68 RGD e che la fattispecie in oggetto non rientra nelle indicate ipotesi;
VALUTATO poi che ai sensi dell’art. 70 co. 4bis, le riprese televisive o altri filmati video utilizzabili dal Giudice Sportivo sono solamente quelle provenienti da organi ufficiali della FISR e comunque finalizzate ad irrogare sanzioni disciplinari a carico dei tesserati e che ancora una volta il caso di specie non rientra nella circostanza poc’anzi citata;
REPUTATO infine che il Supplemento arbitrale redatto dal direttore di gara in occasione dell’incontro del 25.01.2026 assume valore di fede privilegiata rispetto ad ogni altra questione collaterale alla gara;
PQM
DISPONE di respingere il reclamo proposto dalla società Ferrara H e per l’effetto di confermare il risultato finale determinatosi sul campo;
DISPONE infine l’incameramento della tassa di reclamo.



