Sono diversi i provvedimenti disciplinari presi dal giudice sportivo dopo l’incontro di sabato 21 febbraio disputatosi alla Würth Arena – Egna tra HC Piné e HC Chiavenna valevole per gara 2 dei quarti di finale di IHL 2025/26, finito 4 a 3 per gli ospiti.
Al giocatore del Piné Luca Biasoni sono state comminate 4 giornate di squalifica mentre al giocatore del Piné Patrick Cont sono state comminate 2 giornate di squalifica. Di seguito il verdetto della giustizia sportiva di hockey su ghiaccio.

Biasioni Luca
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 44.43, il predetto giocatore caricava in maniera scomposta un avversario, #17 TRUSSONI Stefano, colpendolo sulla schiena e facendolo andare a sbattere con la testa contro la balaustra. Veniva così punito con penalità maggiore (5′) per carica in balaustra più penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola n. 41.4 del Regolamento Ufficiale di gioco. Il giocatore che ha subito la carica rimaneva stordito sul ghiaccio e necessitava delle cure mediche. Veniva quindi accompagnato negli spogliatoi per gli accertamenti del caso e dopo alcuni minuti riprendeva regolarmente il gioco. L’arbitro segnala altresì che, terminato l’incontro, mentre gli arbitri rientravano negli spogliatoi, lungo il corridoio il BIASIONI rivolgeva agli arbitri le seguenti parole offensive: “ma come si fa ad arbitrare così, coglioni”. Ciò premesso, la carica da tergo segnalata che ha determinato il violento impatto dell’avversario con il capo contro la balaustra, rendendo necessario l’intervento dei sanitari, comporta, in assenza di precedenti specifici contestabili, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate, da scontarsi nel corso del prossimo campionato anche in caso di cambio di società e/o di categoria. A tale sanzione si aggiunge un’ulteriore squalifica, anch’essa quantificabile in 2 (due) giornate), da scontarsi nel corso del prossimo campionato anche in caso di cambio di società e/o categoria, per l’epiteto offensivo pronunciato dal citato giocatore all’indirizzo degli arbitri a partita conclusa. Fa specie, peraltro, che dal foglio gara non emerga l’annotazione della punizione conseguente all’offesa descritta nel rapporto, che sarebbe dovuta essere quella della penalità di partita di cattiva condotta per violazione della regola 39.5 comma II del Regolamento Ufficiale di gioco. Detta omissione non impedisce comunque al GUS di valutare la rilevanza disciplinare della condotta denunciata dal direttore di gara e di assumere il conseguente provvedimento sanzionatorio.
Cont Patrick
Dal rapporto arbitrale emerge che, terminato l’incontro e prima che le squadre si schierassero per il saluto di fine gara, il predetto giocatore, trovandosi a centrocampo, si rivolgeva agli arbitri (che erano nella lunetta loro riservata) pronunciando a voce alta la seguente frase offensiva: “razza di coglioni “. Veniva così punito con una penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 39.5 comma II del Regolamento Ufficiale di gioco. Ciò premesso, l’epiteto utilizzato dal giocatore punito appare idoneo ad offendere l’onore dei direttori di gara, ancor più perché pronunciato ad alta voce e quindi verosimilmente udibile da più persone. Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate da scontarsi nel corso del prossimo campionato anche in caso di cambio di società e/o categoria
Spese di procedura addebitate: €. 200.00 – (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Club Pinè A.s.d.



