Giustizia sportiva: I provvedimenti disciplinari dopo Chiavenna-HC Pustertal Junior di IHL Division 1 2025/26
Sono diversi i provvedimenti disciplinari presi dal giudice sportivo dopo l’incontro di sabato 21 marzo disputatosi al Centro Polisportivo Valchiavenna – Chiavenna (SO) tra HC Chiavenna e HC Pustertal Junior valevole per gara 1 della finale di IHL 2025/26, vinto 5 a 4 all’overtime dagli ospiti.
Al giocatore del Chiavenna Matteo Mario Bongini è stata comminata una giornate di squalifica e un’ammonizione con diffida, mentre al giocatore del Pustertal Junior Peter Wieser è stata comminata un’ammonizione con diffida. Di seguito il verdetto della giustizia sportiva di hockey su ghiaccio.

Bongini Matteo Mario
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 31.23, il predetto giocatore, dopo la realizzazione della terza rete da parte della propria squadra, provocava un avversario portandosi un dito alla bocca e invitandolo a tacere. Con tale gesto, il giocatore intendeva chiaramente incitare l’avversario a reagire per provocare una penalità. Per questo motivo veniva punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10’).
Ciò premesso, al predetto giocatore va innanzitutto comminata un’ammonizione con diffida, ai sensi dell’art. 4.1 del Codice delle penalità, per comportamento antisportivo.
Bongini Matteo Mario
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 82.14, il predetto giocatore, trovandosi n zona d’attacco, nei pressi della balaustra, colpiva con il proprio ginocchio il ginocchio del giocatore avversario #8, HELL Elias, che rimaneva a terra dolorante.
A seguito dell’episodio descritto, il BONGINI Matteo Mario veniva sanzionato con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per ginocchiata.
Il giocatore infortunato veniva aiutato dai compagni di squadra a lasciare la pista ghiacciata e, al termine dell’incontro, veniva notato zoppicare vistosamente.
Ciò premesso, il predetto giocatore va sanzionato con 1 (una) giornata di squalifica per avere usato scorrettamente il ginocchio, impattando intenzionalmente contro il ginocchio di un avversario e procurandogli conseguenze lesive rilevate dal direttore di gara.
Wieser Peter
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.47, il predetto giocatore, dopo che un proprio compagno di squadra aveva subito una carica dura ma regolare, tentava di vendicarsi rincorrendo per alcuni metri un giocatore avversario. Per tale comportamento veniva punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10’).
L’intervento dei linespersons impediva al giocatore di portare a termine l’azione e colpire l’avversario.
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, la comminanda sanzione disciplinare, a fronte del descritto comportamento antisportivo, può essere contenuta nell’ammonizione con diffida.
Spese di procedura addebitate:
€. 200.00 – (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Club Chiavenna 1975
€. 200.00 – (duecento/00 euro) alla squadra HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica



