Giustizia sportiva: Ratifica patteggiamento Hockey Club Forte dei Marmi
Erano stati diversi i provvedimenti disciplinari presi dal giudice sportivo dopo l’incontro di sabato 21 febbraio valevole per la 20esima giornata di Serie A1 2025/26 tra Hockey Club Forte dei Marmi e Hockey Bassano 1954, finito 4 a 0 per gli ospiti. Al Forte dei Marmi era stata comminata un’ammenda di € 700, mentre al Bassano era stata comminata un’ammenda di € 250.
Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Rotellistici si è infine espresso sulla vicenda. La società Hockey Club Forte dei Marmi è stata multata di € 350. Di seguito il verdetto del Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Rotellistici.

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Rotellistici
composto dagli avvocati:
Pierfrancesco BRUNO – Presidente
Andrea NERVI – Componente
Andrea GIUGNI – Componente,
si è riunito in camera di consiglio il 25 marzo 2026 alle ore 10:00 e segg. tramite collegamento telematico, per pronunciarsi sull’accordo concluso, preliminarmente alla celebrazione del dibattimento, tra il Procuratore Federale e l’ASD Hockey Club Forte dei Marmi, in relazione ai fatti di cui al deferimento in data 16 marzo 2026, al quale in questa sede si fa integrale riferimento, per violazione dell’art. 13 – “Intemperanze dei sostenitori” del Regolamento di Giustizia e Disciplina, per l’applicazione consensuale, ex art. 76 del R.G.D., della sanzione dell’ammenda in misura pari a € 350,00.
Rilevato che:
– la società proponente non risulta attinta da recidiva;
– i fatti in contestazione non sono stati commessi con violenza, non hanno avuto come conseguenza lesioni gravi, né risultano diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato d’una gara, a procacciare vantaggi indebiti in classifica, né, infine, integrano un illecito o una frode sportiva;
– l’istanza – tempestivamente formulata dall’avv. Stefano Pellacani quale procuratore speciale della società incolpata – e il consenso espresso dal Procuratore Federale, sono pervenuti al Tribunale prima dell’apertura del dibattimento;
– le indagini, come documentate nel fascicolo della Procura federale, risultano complete;
– i fatti in contestazione risultano chiaramente delineati;
– la loro qualificazione giuridica appare corretta;
– la sanzione pecuniaria concordata deve ritenersi congrua, sia per quanto attiene alla tipologia, che in relazione alla loro gravità,
P.Q.M.
il Tribunale federale:
– ratifica l’accordo nei termini sopra indicati;
– ne dichiara l’efficacia a ogni effetto federale;
– incarica la Segreteria affinché comunichi la presente decisione alle parti, ai competenti organi federali e del C.O.N.I. e provveda, altresì, a curare con sollecitudine ogni ulteriore adempimento.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026.
Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO – Presidente
Avv. Andrea NERVI – Componente relatore
Avv. Andrea GIUGNI – Componente



