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    Giustizia sportiva: respinto il reclamo dell’Edera Trieste dopo la sfida con i CV Skating di Serie A 2025/26

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    Giustizia sportiva: respinto il reclamo dell’Edera Trieste dopo la sfida con i CV Skating di Serie A 2025/26

    Dopo l’incontro di sabato 4 aprile valevole per gara 1 dei playout di serie A 2025/26 tra CV Skating ed Edera Trieste, finito 5 a 1 per i padroni di casa, la società Edera Trieste aveva presentato un reclamo alla Giustizia Sportiva. Il giudice sportivo ha respinto il reclamo dell’Edera Trieste. Di seguito la decisione della giustizia sportiva di hockey inline.

    Giustizia sportiva: respinto il reclamo dell'Edera Trieste dopo la sfida con i CV Skating di Serie A 2025/26

    LETTO il reclamo presentato dalla società Edera Trieste in data 5.4.2026, con il quale segnalava la presunta posizione irregolare dell’atleta sig. Bernardo Meconi tesserato con la società CV Skating nella prima gara di Playout svoltasi in data 4.4.2026;

    PRESO ATTO che la reclamante sul punto rappresentava che il suddetto atleta non aveva maturato il numero sufficiente di partite per disputare la terza di Playout;

    LETTO l’art. 69 RGD il quale stabilisce al co. 1) che il reclamo deve essere preannunciato per iscritto al Giudice di gara nello stesso giorno dell’incontro e trasmesso al Giudice competente a mezzo posta elettronica entro le ore 12: 00 del giorno seguente a quello della gara a pena di inammissibilità;

    CONSIDERATO altresì che a norma del co. 2) del sopra citato articolo, il ricorso con tutti i suoi allegati devono essere altresì trasmessi all’eventuale controinteressato (in questo caso alla società CV Skating), entro il giorno successivo alla gara, in qualunque forma idonea a raggiungere lo scopo così da garantire il diritto di difesa alla parte interessata (la quale può eventualmente decidere se trasmettere al giudicante memorie difensive o documenti il tutto entro il terzo giorno successivo alla proposizione del reclamo);

    PRESO ATTO che dai documenti trasmessi non pare proprio che la società reclamante abbia in primis preannunciato reclamo in sede di gara ma nemmeno abbia poi trasmesso copia dello stesso alla società avversaria, limitando tale comunicazione solamente allo scrivente;

    CONSIDERATO che il contenuto dell’art. 69 RGD risulta chiaro nella parte in cui considera i termini indicati per lo svolgimento delle formalità di rito come perentori determinando la conseguenza che in caso di mancato o parziale esercizio, come nel caso di specie, vi è la perdita definitiva dell’esercizio di un proprio diritto;

    PQM
    RIGETTA
    il reclamo proposto e conferma il risultato di campo;
    DISPONE infine l’incameramento della tassa di reclamo.

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