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    Giustizia sportiva: respinto il reclamo dell’Edera Trieste dopo gara 3 dei Playout di Serie A 2025/26

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    Giustizia sportiva: respinto il reclamo dell’Edera Trieste dopo gara 3 dei Playout di Serie A 2025/26

    Dopo l’incontro di domenica 12 aprile valevole per gara 3 dei playout di serie A 2025/26 tra Edera Trieste e CV Skating, finito 5 a 3 per i padroni di casa, la società Edera Trieste aveva presentato un reclamo alla Giustizia Sportiva. Il giudice sportivo ha respinto il reclamo dell’Edera Trieste. Di seguito la decisione della giustizia sportiva di hockey inline.

    Giustizia sportiva: respinto il reclamo dell’Edera Trieste dopo gara 3 dei Playout di Serie A 2025/26

    Gara del 12/04/2026 – EDERA TRIESTE – SNIPERS TECNOALT
    LETTO il reclamo presentato dalla società Edera 2020 in data 12/4/2026 in ordine alla gara 3 Playout Serie a maschile contro la società CV Skating;
    PRESO ATTO che la reclamante denunciava che il tesserato della squadra avversaria sig. Bernardo Meconi avesse disputato l’incontro in posizione irregolare non avendo quest’ultimo raggiunto il numero minimo di partite richieste (30%) ai fini di regolamento affinché un giocatore di movimento potesse partecipare ai Playoff/playout;
    LETTE le repliche depositate dalla società CV Skating;
    ESAMINATA la comunicazione a firma del responsabile di settore FISR con la quale accertava preventivamente alla partita segnalata la regolarità della posizione del tesserato Meconi fornendo ampia interpretazione sui contenuti della normativa federale citata e segnatamente ai sensi dell’art. 14.8 delle Norme Attività Generali;
    TENUTO CONTO che anche a parere di questo Giudice nessuna irregolarità è emersa in merito alla posizione del tesserato Meconi e che condivisibile è l’interpretazione normativa fornita dal settore tenuto conto che ai fini del conteggio del 30% non vengono considerate le partite a cui l’atleta non ha potuto prendere parte per squalifica;
    PRESO ATTO infine della riduzione della sanzione disposta dalla Corte d’Appello Sportiva a carico del sig. Meconi che riducendo la squalifica originariamente comminata dall’organo di primo grado all’atleta ha di fatto consentito allo stesso di ritornare anticipatamente disponibile per la propria società (dal 1.4.2026);
    RIGETTA il reclamo e dispone l’incameramento della tassa,

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