Giustizia sportiva: diffida all’HC Aosta dopo il match con gli Storm Pinerolo / Real Torino U16 2026/27
Dopo l’incontro del 19 settembre valido per la seconda giornata del Campionato Nazionale Maschile Under 16 tra HC Aosta e Storm Pinerolo / Real Torino U16, finito 9 a 2 per i padroni di casa, alla società Aosta è stata comminata una diffida “ai sensi dell’art. 23 del Regolamento di Giustizia per violazione dell’art. 7.2 delle Norme Federali Annuali e Norme Comuni – Sez. A – correnti”. Di seguito il verdetto della giustizia sportiva di hockey su ghiaccio.

A.s.d. H.C. Aosta Gladiators
Dal rapporto arbitrale emerge che, terminata la partita, il direttore di gara trovava il locale doccia in condizioni igieniche improponibili con presenza di scarafaggi all’interno. Posto che la responsabilità delle condizioni igienico-sanitarie degli spogliatoi e quindi, a maggiore ragione, dei servizi igienici e delle docce, ricade interamente sulla società ospitante, tenuta a garantire, ai sensi dell’art. 7.2 delle Norme Federali Annuali e Norme Comuni – Sez. A – correnti, l’assoluta salubrità dei locali assegnati alle squadre ed ai direttori di gara, nel caso di specie la condizione del locale doccia descritta dal direttore di gara appare assolutamente indecorosa, in quanto ben al di sotto dello standard minimo richiesto per un servizio di prima necessità. Ciò premesso, soltanto in virtù dell’assenza di precedenti specifici contestabili, la sanzione disciplinare comminabile può essere contenuta nella diffida, con avvertimento che, in caso di reiterazione della condotta illecita denunciata, saranno inflitte sanzioni più severe.
E) Spese di procedura addebitate: €. 52.00 – (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Aosta Gladiators



