Giustizia sportiva: ammenda per l’Hockey Club Merano
La società Hockey Club Merano, su segnalazione dell’Ufficio Segreteria Hockey FISG del 07.10.2026, delibera urgente del Presidente FISG 102/2026 del 09.10.2026, segnalazione del consigliere FISG responsabile del settore hockey del 19.10.2026, è stata sanzionata con una ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento) ai sensi degli artt. 30, n.1, lett. c) e 32, n.1 e n.5, parte seconda, lett. b) del Regolamento di Giustizia per violazione delle NOFA – Norme Comuni – Sez. B) art. 1.Preambolo e delibera del Presidente FISG n. 102/2026 del 09.10.2026. Di seguito il verdetto della giustizia sportiva di hockey su ghiaccio.

Hockey Club Meran/o – SSd arl
Il Giudice Unico Sportivo premesso che con comunicazione dd. 07.10.2026 l’Ufficio Segreteria Hockey FISG segnalava a questo GUS, per le valutazioni del caso, il presunto utilizzo irregolare, da parte della società HC Meran/o Pircher, di n. 6 (sei) giocatori di categoria B), in violazione del disposto delle NOFA correnti che fissano il numero massimo di atleti schierabili appartenenti a detta categoria in 5 unità, di cui 2 di categoria Under 22, nel corso delle seguenti gare:
1) partita disputata in data 01.10.2026 contro Red Bull Hockey Juniors valida per il campionato Alps Hockey League;
2) partita disputata in data 03.10.2026 contro SG Cortina valida per il campionato Alps Hockey League e IHL Serie A. con successiva comunicazione dd. 19.10.2026, il Consigliere responsabile settore Hockey FISG segnalava analoga violazione, sempre da parte della medesima società, in relazione ai seguenti ulteriori incontri:
3) partita disputata in data 16.10.2026 contro KHL Sisak valida per il campionato Alps Hockey League;
4) partita disputata in data 17.10.2026 contro Adler Stadtwerke Kitzbuehel valida per il campionato Alps Hockey League.
Ciò premesso, le predette segnalazioni appaiono fondate e comportano la conseguente responsabilità disciplinare della società in difetto. Posto che il campionato ALPS Hockey League cui sono riferibili le quattro partite in questione non è sottoposto alla giurisdizione degli organi di giustizia della FISG, in ordine a questioni attinenti alla regolarità ed omologazione dei risultati di gara, ai comportamenti di atleti, tecnici od altri tesserati in occasione o nel corso di una gara, nonché alla regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature, resta il fatto che, al contrario, il giudice FISG è tenuto a provvedere, con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, in ordine alle accertate violazioni delle norme regolamentari emanate dai competenti organi FISG , in particolare delle NOFA e Norme Comuni vigenti riguardanti, come nel caso che ci occupa, il regolare impiego di atleti tesserati FISG da parte di società affiliate alla FISG che aderiscano anche a campionati trans-frontalieri , come ad esempio il campionato Alps Hockey League.
Nel caso di specie appare essersi verificata una palese violazione da parte della società HC Meran/o Pircher delle NOFA – Norme Comuni – Sez. B) art. 1.Preambolo correnti (così come anche chiaramente interpretate dalla delibera urgente n. 102/2026 assunta dal Presidente FISG in data 09.10.2026), nella parte in cui viene inequivocabilmente limitato l’impiego di atleti di categoria B) nei campionati Senior – IHL Serie A e AHL ad un massimo di 4 unità, aumentabili sino a 5 se il quarto ed il quinto tesserato siano di categoria Under 22 , per avere detta società – in spregio della citata normativa – schierato nei quattro citati incontri ben 6 (sei) giocatori di categoria B) , di cui 3 di categoria Under 22, come evincibile dai rispettivi fogli gara che si ritengono ivi acquisiti. Trattasi in particolare dei seguenti atleti: SHERBININ Brayden, SPROVIERO Franco, COUTURE Thomas, LEVIN Michael, TIRONE Massimo e UTNANS Kristians, tutti inseriti a roster.
Da quanto poi risulta agli atti (vedasi delibera del Presidente FISG sopra richiamata), detta violazione è da ritenersi consapevole e quindi intenzionale , con conseguente aggravamento dell’irroganda sanzione a carico della società in difetto, dal momento che nell’ambito di varie riunioni di LIHG (Lega Italiana Hockey Ghiaccio) sarebbe stata discussa, ma non approvata , una mozione tesa ad ottenere proprio un aumento da 5 a 6 unità del contingente di giocatori di Categoria B) impiegabile nel corso delle partite del campionato IHL Serie A e AHL.
Per le esposte ragioni, ritenuta provata la responsabilità disciplinare della soc. HC Merano per i fatti contestati, la sanzione comminabile appare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30, n.1, lett. c) e 32, n.1 e n.5, parte seconda, lett. b) del Regolamento di Giustizia, quella della ammenda quantificabile nell’importo complessivo di € 2.500,00 (duemilacinquecento euro), di cui € 2.000,00 quale pena base, aumentata di € 500,00 a fronte della reiterazione della condotta illecita protrattasi per ulteriori 3 gare successive alla prima, per avere detta società violato le vigenti Norme Federali Annuali di settore, in particolare l’art. 1.Preambolo della Sez. B), così come anche interpretato dalla delibera urgente n. 102/2026 assunta dal Presidente FISG in data 09.10.2026.
Con avvertimento che, in caso di ulteriore reiterazione della contestata infrazione nel corso delle prossime partite, oltre alla comminazione delle conseguenti sanzioni da parte di questo GUS, verrà disposta anche la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per la valutazione della condotta illecita sotto eventuali ulteriori profili disciplinari.
E) Spese di procedura addebitate: €. 200.00 – (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Club Meran/o – SSd arl



