Giustizia sportiva: ammenda e sconfitta a tavolino per le Eagles Südtirol Alto Adige per il match con le Piemont Rebelles di IHL Women 2026/27
La società E.V. Bozen 84 Eagles A.S.D è stata sanzionata con una ammenda di € 2.000 e una sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0, in relazione alla gara NON disputata in data 3 novembre 2026, prevista allo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Pinerolo (TO) tra Piemont Rebelles e Eagles Südtirol Alto Adige. Di seguito il verdetto della giustizia sportiva di hockey su ghiaccio.

E.V. Bozen 84 Eagles A.S.D.
Il GUS premesso che
– con comunicazione del 02.11.2026 l’Ufficio Campionati Hockey rendeva noto che la partita Piemont Rebelles- Eagles Südtirol Alto Adige (ID 31670) del campionato IHL Women prevista per il giorno 03/11/2026 alle ore 19:30 allo Stadio Olimpico del Ghiaccio Pinerolo (TO) “non verrà disputata causa rinuncia espressa dalla squadra Eagles Südtirol Alto Adige dalla società E.V. Bozen 84 Eagles A.S.D. (cod. FISG 185) .”
– sentito il responsabile di settore sig. Marcello COBELLI, si chiedeva quindi al Presidente GAHG e Officiating Manager G.A.H.G.
– stante l’annullamento della gara – di avvisare gli Ufficiali di Gara di non presentarsi per l’incontro, mentre uguale avviso veniva comunicato alla squadra ospitante.
Un tanto premesso, provvede come di seguito:
La mancata disputa della gara in questione è addebitabile ad esclusiva responsabilità della società Eagles Sudtirol Alto Adige , in quanto le ragioni addotte dalla citata società a sostegno dell’impedimento per la disputa dell’incontro (improvviso ritiro del primo portiere dall’attività sportiva e contemporanea indisponibilità degli altri due portieri), comunicate alla società organizzatrice dell’evento sportivo via e-mail in data 27.10.2026, non appaiono sufficienti a giustificare la richiesta di rinvio della partita in programma a calendario per il giorno 03.11.2026, avanzata dalla stessa società Eagles Sudtirol Alto Adige.
In particolare si osserva che, ammesso che il portiere titolare si sia improvvisamente dileguato, le ragioni della contemporanea indisponibilità sia del secondo che del terzo portiere sono state soltanto genericamente enunciate, ma in alcun modo comprovate da evidenze quanto meno documentali (certificazione medica attestante l’inidoneità sportiva a fronte degli esiti ancora incerti dell’asserita lesione al legamento, prospetto dei turni di lavoro).
Ciò posto, sotto il profilo disciplinare ne consegue innanzitutto la comminazione a carico della società Eagles Sudtirol Alto Adige della sanzione della perdita della gara a tavolino con il punteggio di 5-0 , non essendo stato fornito – come detto – alcun elemento giustificativo che possa indurre questo GUS a disporre il recupero della gara non disputata.
A tale sanzione va aggiunta quella dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila euro) , così come previsto dall’art. 3 Sezione D delle N.O.F.A. correnti.
Nessuna ulteriore spesa relativa all’organizzazione dell’evento sportivo (spese arbitrali, per il servizio medico, per la prenotazione delle ore ghiaccio, ecc.) è addebitabile alla predetta società, essendo stato l’incontro tempestivamente annullato. Manda all’Ufficio di Segreteria Hockey per l’aggiornamento dei risultati e della classifica.
E) Spese di procedura addebitate: €. 150.00 – (centocinquanta/00 euro) alla squadra E.V. Bozen 84 Eagles A.S.D.



