ALTRI
    HomeHockey su ghiaccioCampionato Italiano Hockey GhiaccioGiustizia sportiva: I provvedimenti disciplinari dopo Valpellice-Padova

    Giustizia sportiva: I provvedimenti disciplinari dopo Valpellice-Padova

    Date:

    Notizie correlate

    L’Asiago U19 si laurea Campione d’Italia 2025/26

    L'Asiago U19 si laurea Campione d'Italia 2025/26 Grazie alla vittoria...

    Comunicazione di fine stagione – Sportivi Ghiaccio Cadore

    Comunicato stampa Sportivi Ghiaccio Cadore Comunicazione di fine stagione –...

    Giustizia sportiva: I provvedimenti disciplinari dopo Valpellice-Padova

    Sono diversi i provvedimenti disciplinari presi dal giudice sportivo dopo l’incontro di sabato 1 novembre disputato al Palaghiaccio Cotta Morandini di Torre Pellice tra HC Valpellice Bulldogs e Plebiscito Padova Waves valevole per la settima giornata di IHL Division 1 2025/26, finito 5 a 2 per i padroni di casa.

    Ai giocatori del Padova Matteo Simionato e Alessandro Menapace è stata comminata una giornata di squalifica. Di seguito il verdetto della giustizia sportiva di hockey su ghiaccio.

    Giustizia sportiva: I provvedimenti disciplinari dopo Valpellice-Padova

    Simionato Matteo

    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 28.45, il predetto giocatore effettuava una carica all’altezza della testa ai danni dell’avversario # 5 AGLI’ Simone. Quest’ultimo rimaneva disteso sulla pista ghiacciata per alcuni secondi ma riprendeva poi regolarmente il gioco. Il SIMIONATO veniva così punito con una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 48.3 del Regolamento Ufficiale di gioco.
    Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive segnalate a carico del giocatore colpito, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

    Menapace Alessandro

    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 56.37, il predetto giocatore, dopo avere esteso la gamba, colpiva intenzionalmente con il ginocchio un avversario all’altezza del suo ginocchio, nel tentativo di fermarne la corsa. Ritenendo pericolosa la predetta condotta fallosa ed anche non finalizzata al gioco, l’arbitro infliggeva al MENAPACE, in applicazione dell’art. 50.3 del Regolamento Ufficiale di gioco, una penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta. Il giocatore colpito rimaneva disteso sulla pista ghiacciata per alcuni secondi ma riprendeva poi regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive segnalate a carico del giocatore colpito, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

    Spese di procedura addebitate: €. 200.00 – (duecento/00 euro) alla squadra 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica.

    Condividi nei social network

    Iscriviti alla mailing di Hockey Italia

    ...e ricevi le notizie hot dal mondo dell'Hockey direttamente nella tua casella di posta elettronica!

    Le ultime news

    Categorie più popolari

    Rispondi

    Scopri di più da Hockey Italia 21

    Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

    Continua a leggere