Giustizia sportiva: 30 giorni di sospensione per Matthias Profunser
Dopo l’incontro del 13 dicembre di IHL Division 1 2025/26 tra HCP Junior Selection e HC Chiavenna, finito 4 a 2 per gli ospiti, al giocatore dell’HCP Junior Matthias Profunser è stata comminata una sospensione da ogni attività agonistico – sportiva sino al 18/01/2026, 30 giorni in totale. Di seguito il verdetto della giustizia sportiva di hockey su ghiaccio.

Profunser Matthias
Il Giudice Unico Sportivo premesso che
– in riferimento alla gara del Campionato IHL Division 1 HCP Junior Selection vs HC Chiavenna (ID 29545), disputatasi a Brunico (BZ) in data 13.12.2025, l’Ufficio campionati Hockey FISG segnalava a questo GUS una doppia condotta violenta posta in essere al minuto 55.02 dal giocatore # 27 dell’HCP Junior Selection, PROFUNSER Matthias ai danni dell’avversario # 88 SIBILEVYCH David, rilevato e sanzionato dal direttore di gara con una doppia penalità minore ed allegava all’uopo una ripresa video esplicativa dell’accaduto.
– il GUS procedeva quindi, ai sensi dell’art. 64, n.1, lett. d) e n. 2 del Regolamento di Giustizia, all’acquisizione d’ufficio di detta ripresa filmata, trattandosi di valutare la sussistenza o meno del requisito della “violenza” e/o “grave antisportività” nella condotta attribuita al predetto giocatore.
Un tanto premesso, il GUS osserva quanto segue:
La condotta ripetutamente fallosa posta in essere dal tesserato PROFUNSER, evidenziata dalla ripresa filmata prodotta, nitida e quindi di agevole comprensione, appare meritevole di una grave sanzione disciplinare.
La ripresa filmata evidenzia inequivocabilmente che il predetto giocatore, dopo avere atterrato, a seguito di un contrasto di gioco, l’avversario SIBILEVYCH David, lo colpisce sulla schiena con violenza, utilizzando braccia e bastone e immediatamente dopo, impugnando il bastone a due mani e ponendosi in posizione frontale rispetto allo stesso avversario, ancora disteso prono sulla pista ghiacciata, lo colpisce con la pala all’altezza del volto.
La descritta doppia condotta fallosa, susseguitasi in rapida successione, veniva dal direttore di gara sanzionata con una doppia penalità minore, in tutta evidenza assolutamente insufficiente rispetto all’estrema gravità dei falli commessi dal predetto tesserato.
Le segnalate condotte, del tutto avulse dal contesto di gioco, appaiono oltreché di inusitata violenza, anche gravemente antisportive, in quanto poste in essere ai danni di un avversario disteso, inerme, sulla pista ghiacciata.
In tali circostanze, nessuna attenuante può essere riconosciuta al PROFUNSER, neppure invocando l’assenza di conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore colpito, mentre invece va evidenziata la pesante censurabilità del comportamento assunto dall’incolpato, avendo quest’ultimo utilizzato , come purtroppo già rilevato in molte altre analoghe occasioni, il proprio bastone come pericolosa arma di offesa, anziché come legittimo strumento di gioco.
Sotto il profilo disciplinare ne consegue, data la gravità dei fatti contestati, la comminazione della sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività agonistico-sportiva per la durata di giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione .
Spese di procedura addebitate:
€. 200.00 – (duecento/00 euro) alla squadra HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica



