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    Giustizia sportiva: Due giornate di squalifica a Alessandro De Santi dopo Caldaro-Aosta di IHL 2025/26

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    Giustizia sportiva: Due giornate di squalifica a Alessandro De Santi dopo Caldaro-Aosta di IHL 2025/26

    Dopo l’incontro di martedì 7 aprile valevole per gara 5 della finale di IHL 2025/26 disputatosi alla Raiffeisen Arena Caldaro – Caldaro sulla strada del vino tra SV Kaltern Caldaro rothoblaas e HC Aosta, vinto 4 a 3 all’overtime dai padroni di casa, al giocatore dell’Aosta Alessandro De Santi sono state comminate due giornate di squalifica. Di seguito il verdetto della giustizia sportiva di hockey su ghiaccio.

    Foto di Roger Berthod

    De Santi Alessandro Cesare

    Dal rapporto arbitrale emerge che, terminato l’incontro, all’altezza della metà campo, dopo i rituali saluti di fine gara, il predetto giocatore, durante un acceso diverbio, colpiva con la punta del bastone al ventre il giocatore avversario #72 SOELVA Michael, venendo così punito con una penalità maggiore (5’) ed un’automatica penalità di partita di cattiva condotta per “spearing” secondo la regola 62.3 del Regolamento Ufficiale di gioco. Il giocatore colpito, dopo essersi ripreso, non evidenziava conseguenze lesive e perseguiva verso gli spogliatoi in autonomia.
    Ciò premesso, si osserva quanto segue:
    Il fallo di “spearing”, come noto, rappresenta una condotta violenta che si verifica, di regola, durante una fase di gioco e può essere sia involontaria che intenzionale, ed in quest’utimo caso diretta a contrastare l’azione dell’avversario oppure finalizzata esclusivamente ad attentare all’integrità fisica di quest’ultimo per ragioni del tutto personali da parte dell’autore del gesto.
    Nel caso di specie, il contesto in cui la condotta di spearing è stata realizzata è, in tutta evidenza, completamente differente, essenzialmente perchè è stata posta in essere a partita ultimata, addirittura dopo il rituale del saluto di fine gara, ovvero in un momento in cui i giocatori, normalmente sono prossimi ad abbandonare definitivamente il campo di gara.
    Ed è di tutta evidenza che nel descritto frangente lo spearing non è neppure più qualificabile come “fallo di gioco”, ponendosi invece come atto gratuitamente violento attuato tramite l’utilizzo del bastone come strumento di offesa e quindi nella piena consapevolezza in capo all’autore dell’insano gesto di potere arrecare ferimento al soggetto colpito.
    Ciò posto,
    – presa visione del parere del DOPS che ha qualificato come antisportivo e privo di giustificazione alcuna il comportamento violento del predetto giocatore, avvenuto a gara terminata:
    – considerate l’assenza di precedenti specifici contestabili e di conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore colpito, nonché la condizione di probabile forte stress emotivo derivante dall’esito sfavorevole della partita per la squadra di appartenenza del giocatore punito, questo GUS ritiene di potere contenere l’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dall’applicanda normativa F.I.S.G., pari a 2 (due) giornate da scontarsi, eventualmente per la parte residua, nel prossimo campionato anche in caso di cambio di società e/o categoria.

    Spese di procedura addebitate: €. 200.00 – (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Aosta Gladiators

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