Giustizia sportiva: Ratifica patteggiamento Amatori Wasken Lodi
Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Rotellistici ha comminato una multa di € 250 alla società Amatori Wasken Lodi per le intemperanze dei sostenitori giallorossi nel corso del match giocato a Novara il 29 novembre 2025, valido per la nona giornata di Serie A1 2025/26, finito 5 a 3 per gli ospiti.
Nel corso della partita alcuni tifosi lodigiani si erano resi protagonisti di cori razzisti nel confronti del giocatore novarese Bruno Dinis. La società lodigiana aveva condannato fermamente il gesto. Di seguito il verdetto del Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Rotellistici.

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Rotellistici
composto dagli avvocati:
Pierfrancesco BRUNO – Presidente
Andrea NERVI – Componente
Andrea GIUGNI – Componente,
si è riunito in camera di consiglio il 30 marzo 2026 alle ore 10:00 e segg. tramite collegamento telematico, per pronunciarsi sull’accordo concluso, preliminarmente alla celebrazione del dibattimento, tra il Procuratore Federale e l’ASD Club Wasken Boys, in relazione ai fatti di cui al deferimento in data 22 gennaio 2026, al quale in questa sede si fa integrale riferimento, per violazione dell’art. 13 – “Intemperanze dei sostenitori” del Regolamento di Giustizia e Disciplina, per l’applicazione consensuale, ex art. 76 del R.G.D., della sanzione dell’ammenda in misura pari a € 250,00.
Rilevato che:
-la società proponente non risulta attinta da recidiva;
-i fatti in contestazione non sono stati commessi con violenza, non hanno avuto come conseguenza lesioni gravi, né risultano diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato d’una gara, a procacciare vantaggi indebiti in classifica, né, infine, integrano un illecito o una frode sportiva;
-l’istanza – tempestivamente formulata dalla medesima società – e il consenso espresso dal Procuratore Federale, sono pervenuti al Tribunale prima dell’apertura del dibattimento;
-le indagini, come documentate nel fascicolo della Procura federale, risultano complete;
-i fatti in contestazione risultano chiaramente delineati;
-la loro qualificazione giuridica appare corretta;
-la sanzione pecuniaria concordata deve ritenersi congrua, sia per quanto attiene alla tipologia, che in relazione alla loro gravità,
P.Q.M.
il Tribunale federale:
-ratifica l’accordo nei termini sopra indicati;
-ne dichiara l’efficacia a ogni effetto federale;
-incarica la Segreteria affinché comunichi la presente decisione alle parti, ai competenti organi federali e del C.O.N.I. e provveda, altresì, a curare con sollecitudine ogni ulteriore adempimento.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2026.



