Giustizia sportiva: respinto il reclamo dell’HC Milano
A seguito di gara 2 di finale di Serie A 2024/25 tra Vicenza e Milano, disputata venerdì 25 aprile, finita 3 a 2 per i padroni di casa, la società HC Milano aveva presentato reclamo “per un presunto errore arbitrale”. Il giudice sportivo ha però respinto il reclamo del Milano. Di seguito la decisione della giustizia sportiva di hockey inline.
Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Sport Rotellistici – F.I.S.R.
ESAMINATO il reclamo, per un presunto errore arbitrale, trasmesso allo scrivente in data 28/4/2025 dalla società HC Milano in ordine alla gara di Play off del campionato di serie A di HIL svoltasi in data 25/4/2025 tra la società Vicenza MC Control e la segnalante;
PRESO ATTO che dalla documentazione esaminata ed in particolare del verbale di gara nulla veniva annotato dagli arbitri dell’incontro circa la volontà della società di predisporre ricorso alla gara e che anzi ciò lascia intendere che l’incontro citato si è svolto e concluso nella più assoluta regolarità;
LETTO l’art. 69 RGD che prevede invece l’obbligo in caso di rimostranze che “L’istanza – reclamo deve essere preannunciato per iscritto al Giudice di Gara nello stesso giorno e mediante comunicazione elettronica certificata indirizzata al Giudice competente entro le ore 12:00…omissis”;
TENUTO CONTO che tale adempimento ai sensi della citata norma è condizione di ammissibilità;
Tutto ciò premesso:
RESPINGE il reclamo proposto dalla società HC Milano (cod.3361) e per l’effetto dispone l’incameramento della tassa corrisposta.




